12/07/2025
Il materiale residuo derivante dal processo di produzione del biogas e destinato ad uso agronomico è un rifiuto e non un sottoprodotto, se ottenuto con l'impiego di sostanze diverse da quelle comprese nel relativo elenco ministeriale. Lo si evince dalla risposta ad interpello 121740/2025 del 26 giugno scorso, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica richiama le condizioni perché il digestato destinato ad uso agronomico (ossia il materiale che residua dal processo biologico di trasformazione della sostanza organica per la produzione di biogas) possa essere considerato sottoprodotto e quindi non rifiuto. Perché sia sottoprodotto, devono essere rispettate le previsioni specifiche previste dal DM Politiche agricole 25 febbraio 2016, individuate nel rispetto di quelle generali definite dall'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006. In particolare, ricorda il Ministero, il digestato deve essere prodotto da impianti alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze elencate nell'articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 (tra cui paglia, sfalci, effluenti di allevamento). Il Ministero chiarisce quindi che non è sottoprodotto il digestato ottenuto con l'impiego, oltre che dei materiali inclusi nell'elenco richiamato, di "biomasse solide e liquide che hanno cessato di essere rifiuti (End of waste) ai sensi dell'articolo 184-ter del Dlgs n. 152 del 2006".