19/10/2020

Di seguito in sintesi i contenuti del DCPM contenente le nuove misure anti COVID-19 approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.  

BAR E RISTORAZIONE
• Chiusura delle attività di ristorazione alle ore 24.00 con successiva apertura non prima delle ore 5.00 e con un massimo di sei persone per tavolo;
•  Per i bar, i pub e altri locali si blocca alle 18la somministrazione in piedi all’esterno, quindi dalle ore 18.00 è possibile il solo consumo al tavolo.
• Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
• Obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

STOP A SAGRE E FIERE
Sospensione di fiere e sagre locali ad esclusione delle manifestazioni fieristiche di livello nazionale e internazionale.
 
CONGRESSI E CONVEGNI
Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
 
PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI
I negozi di parrucchiere e i centri estetici resteranno fuori dalle misure che porteranno restrizioni per gli esercizi commerciali. Inizialmente si è ipotizzata la chiusura totale per queste attività, ma il governo ha scelto di non imporre limitazioni.
 
RAFFORZAMENTO SMART WORKING
• Innalzamento dello smart working nella pubblica amministrazione. Indicazione di incentivarlo al massimo anche nel settore privato.
• Sospensione riunioni in presenza, invitando le imprese, gli studi professionali e ogni altra categoria di lavoratori a convocare le riunioni in video conferenza, limitando al minimo indispensabile i meeting dal vivo.
 
SPORT
1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e disquadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP); per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, nella misura del 15% rispetto alla capienza totale e non oltre 1000 spettatori per manifestazioni all’aperto e di 200 se la chiuso. Necessario assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, adeguati volumi e ricambi d’aria, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli anti contagio adottati.
2. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine,centriecircolisportivi,pubblicieprivati,sonoconsentitenelrispettodelle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport.
3. No sport di contatto e no a dilettantistici.
 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
• Confermata la capienza del trasporto pubblico locale all’80%.
• Uso bus turistici per potenziare i trasporti
• Favorire il migliore scaglionamento degli ingressi giornalieri nelle Scuole e nelle Università, anche attraverso il raccordo tra i dirigenti scolastici e le agenzie di Trasporto Pubblico Locale.
 
SCUOLA E ISTRUZIONE
• Rimodulazione degli ingressi e delle uscite delle scuole, prevedendo una più ampia fascia oraria anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.
• Ricorso più significativo ma selettivo alla didattica integrata perle scuole secondarie di secondo grado, con particolare riferimento al triennio delle superiori.
• Per l’Università, applicazione della didattica a distanza.
 
SALE GIOCHI E BINGO
Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00 a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio
 
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI E POTERI DEI SINDACI
I sindaci dispongono la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
 

Leggi il decreto del 18 ottobre 2020 direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale