29/11/2020

 stata emanata il 24 novembre la nuova ordinanza della Regione Veneto per il contenimento del Covid-19.

La norma introduce nuovi obblighi per gli esercizi di commercio a dettaglio e somministrazione, compresi quelli delle imprese agricole. Rispetto a quanto già in vigore, nello specifico gli esercizi commerciali e di ristorazione devono:

  • consentire l’abbassamento momentaneo della mascherina solo per il regolare consumo di cibo o bevande o il consumo di tabacchi e nel rispetto comunque della distanza di un metro sia seduti che in piedi. In caso di violazione da parte degli avventori risponde sanzionatoriamente anche il gestore con eventuale chiusura immediata dell’esercizio in caso di contestazioni plurime;
  • assicurare che il menù sia offerto su supporto digitale o su supporto usa e getta, che non sia attuata nessuna forma di buffer, che sia rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro e che in ciascun tavolo non siano seduti più di 4 soggetti tra loro non conviventi;
  • rendere disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni il liquido igienizzante;
  • rispettare negli esercizi commerciali i seguenti indici massimi di capienza:
  • esercizi fino a 40 mq. di superficie di vendita: 1 cliente
  • esercizi sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati;
  • apporre all’ingresso degli esercizi di vendita strumenti che indichino il numero massimo di persone consentite e garantire costantemente tramite strumento elettronico contapersone o vigilanza, il rispetto dei limiti di capienza. In caso di mancata istallazione del cartello o di presenza di clienti superiori al massimo consentito è disposta obbligatoriamente la chiusura immediata dell’esercizio.

Viene inoltre confermato:

  • il divieto di ogni tipo di vendita nei giorni festivi fatta eccezione per i generi alimentari;
  • la chiusura delle grandi e medie strutture di vendita nei giorni prefestivi;
  • l’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari ad una persona per nucleo familiare (tranne nel caso di persone non autosufficienti o minori di 14 anni);
  • il divieto di somministrazione di alimenti e bevande in piedi dopo le or e15.00;
  • la chiusura dei mercati all’aperto su area pubblica o privata ad eccezione di quelli nei comuni in cui i Sindaci abbiano adottato apposito piano.

Le seguenti norme si applicano fino al 4 dicembre 2020.