02/02/2024

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2024 il credito d’imposta previsto dalla Legge Finanziaria 2021 spetta esclusivamente per i beni materiali ed immateriali “Industria 4.0”, individuati dalle Tabelle A e B, allegate alla Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017). Per i beni “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle citate Tabelle, l’agevolazione si è esaurita con gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 o che sono stati “prenotati” entro il 31.12.2022 (con ordine al fornitore ed acconto almeno pari al 20%) ed effettuati poi entro il 30.11.2023.

Beni materiali nuovi Industria 4.0Tabella A

 

Importo dell’investimento

Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025

(o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)

Fino a € 2.500.000

 

20%

 

Superiore a € 2.500.000

fino a € 10.000.000

 

10%

 

Superiore a € 10.000.000

fino a € 20.000.000

 

5%

 

limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000

 

Beni immateriali “Industria 4.0” Tabella B

 

Investimento 1.1.2023 - 31.12.2023

(o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20%

entro 31.12.2023)

comma 1058

Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024

(o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20%

entro 31.12.2024)

comma 1058-bis

 

20%

 

15%

 

limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

 

limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile in compensazione con il modello F24 in 3 rate a decorrere dall’anno di interconnessione. Qualora il credito non venga esaurito in 3 anni è possibile utilizzarlo anche successivamente.

Si ricorda che la fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest’ultimo è comprovato dalla disponibilità del DURC che deve risultare in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione.

Inoltre, è necessario conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture / documenti relativi agli investimenti in esame devono riportare l’espresso richiamo alla disposizione di riferimento utilizzando la seguente dicitura:

Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020

E’ inoltre necessario disporre di una perizia asseverata, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante.