07/11/2025
In sede di conversione del decreto-legge n. 92/2025 recante “Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi”, la legge n. 113/2025 ha replicato la misura straordinaria, già adottata nel 2024 e nel 2023, in materia di CISOA per eccezionali situazioni climatiche (come le straordinarie ondate di calore), estendendone l’applicazione, per la prima volta, anche agli operai a tempo determinato (OTD).
L’art. 10 bis, comma 2, del D.L. 92/2025, stabilisce infatti che per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025, la CISOA per intemperie stagionali è riconosciuta agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.
In conseguenza di questa novità normativa, con un messaggio del 20 ottobre scorso, non pubblicato nel sito istituzionale, e il successivo messaggio n. 3265 del 30 ottobre scorso, l’INPS ha fornito le indicazioni in merito alla presentazione di tali domande.
In sostanza, in tutti i casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per intemperie stagionali relativi al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2025, l’INPS ritiene applicabile esclusivamente lo speciale regime previsto dalla normativa emergenziale in deroga alla disciplina ordinaria.
In conseguenza di tale interpretazione, fino al prossimo 31 dicembre, per questa tipologia di CISOA non si considera più ammissibile la causale 01 (“Avversità atmosferiche”), nemmeno per eventi metereologici ordinari, ritenendo valide solo le speciali causali 17 (“CISOA eventi atmosferici a riduzione”) e 18 (“CISOA eventi atmosferici a sospensione ex D.L. 92/2025”).
Si fa presente inoltre che per queste prestazioni non è prevista la possibilità di anticipazione da parte del datore di lavoro, ma solo il pagamento diretto da parte dell’INPS (occorrerà pertanto indicare nella domanda l’IBAN di ogni lavoratore per cui si richiede la sospensione).
Per quanto riguarda le richieste CISOA già presentate con il codice “01” ma non ancora autorizzate, con il messaggio n. 3265, l’INPS ha confermato che verranno gestite secondo l’iter ordinario.
L’Ufficio Paghe di Confagricoltura Rovigo è a disposizione delle aziende interessate ad avere ulteriori chiarimenti.
