06/04/2024

Come noto la Legge di Bilancio 2024 ha previsto un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione a prestazioni di lavoro notturno e di lavoro straordinario festivo effettuate nel corso del primo semestre corrente anno, dai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo. Anche se la norma e le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate non citano espressamente gli agriturismi tra i comparti che rientrano nell’ambito di applicazione, ad avviso di Confagricoltura anche i lavoratori degli agriturismi possono beneficiare dell’agevolazione. Il beneficio spetta ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro nel periodo d’imposta 2023, ed è riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, il quale deve attestare per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nello scorso anno. Con Circolare n. 5 dello scorso 7 marzo l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- nella verifica del limite reddituale previsto dalla norma (equivalente a 40.000 euro) devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti nel periodo d’imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diverse da quelle prestate negli ambiti sopra descritti;
- il sostituto d’imposta eroga il trattamento integrativo speciale dalla prima retribuzione utile, comprendendo anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate;
- al fine di recuperare le somme erogate, il sostituto di imposta utilizzerà l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. 241/1997, (cosiddetta “compensazione orizzontale”) utilizzando il codice tributo “1702”.