19/05/2023

L’infortunio di dipendente aziendale deve, obbligatoriamente, essere denunciato da parte del datore di lavoro all’INAIL in tempi brevissimi e tramite apposita modulistica. L’apertura dell’infortunio potrebbe attivare tutta una serie di meccanismi ispettivi e formali sia da parte dell’INAIL che di altri enti preposti o anche solo da parte di questi ultimi (SPISAL).

Alla chiusura dell’infortunio da parte dell’INAIL spesso capita che al datore di lavoro giunga la comunicazione da parte dell’INAIL stessa di messa in mora, interruttiva dei termini prescrizionali, e invio di formale comunicazione di eventuale azione di regresso.
In questa comunicazione l’INAIL chiede anche gli estremi della polizza RCO (Responsabilità Civile Operai) aziendale e qualora il datore di lavoro avesse già aperto il sinistro, anche i riferimenti del sinistro aperto e dell’ufficio della compagnia di assicurazione preposto alla trattazione della pratica.
Si evidenzia che nel momento in cui l’INAIL richiede tutte queste informazioni significa che il regresso verso il datore di lavoro, quindi verso la compagnia assicuratrice RCO, è scontato. Si tratta solo di attendere la quantificazione dell’ammontare del regresso delle spese sostenute dall’INAIL, quindi della rendita riconosciuta all’infortunato.
Come affermato in precedenza, nel momento in cui l’INAIL formalizza, per la sua futura azione di regresso/rivalsa la messa in mora al datore di lavoro, quest’ultimo se assicurato RCO deve comunicare alla sua compagnia assicuratrice tutto quanto concerne l’infortunio sul lavoro denunciato, la messa in mora dell’INAIL, eventuali sanzioni dell’ATS successive all’infortunio e eventuali verbali di enti intervenuti dopo l’infortunio. A quel punto, salvo casi assolutamente rari ed eccezionali, l’assicuratore si farà carico di manlevare il datore di lavoro da eventuali azioni di rivalsa dell’INAIL.

L’assicurazione RCO risponde anche nei casi di malattia professionale che dovessero insorgere quando un dipendente aziendale dovesse fare causa all’azienda di denuncia della stessa malattia professionale e questa fosse riconosciuta dall’INAIL.

Altro caso in cui è necessario aprire il sinistro presso la propria Compagnia assicuratrice RCO è quando è notificata al datore di lavoro l’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti. Diversamente è molto forte il rischio per cui la Compagnia assicuratrice, se non avvisata in modo tempestivo e entro i termini definiti in polizza, possa rifiutarsi di manlevare il datore di lavoro assicurato.

La situazione si complica invece se il datore di lavoro è sprovvisto dell’assicurazione RCO, perché dovrà far fronte in proprio alle varie azioni di regresso, richieste di risarcimento che dovesse ricevere.
E’ pertanto necessario che l’azienda sia in possesso delle seguenti coperture assicurative:
- RCT (responsabilità civile conto terzi): riguarda i danni che possono essere cagionati a tutti quei soggetti qualificabili come terzi. Morte, lesioni personali, danneggiamenti alle cose, dovuti a fatti accidentali.
- RCO (responsabilità civile operai): copre i danni provocati dal datore di lavoro assicurato ai propri dipendenti, soggetti all’assicurazione Inail, danni subiti dal lavoratore all’interno o all’esterno dell’azienda.

Invitiamo, per tutela dell’azienda, ad effettuare una verifica nella copertura assicurativa aziendale presente e nel caso di assenza delle due coperture assicurative indicate a provvedere presso la propria Compagnia assicuratrice ad integrare la polizza in essere.