12/12/2025

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpello, ha chiarito che campi, boschi e terreni all’aperto delle aziende agricole e forestali non rientrano nella definizione di “luogo di lavoro” ai sensi dell’art. 62 del Dlgs 81/2008. Ne consegue l’esclusione dagli obblighi strutturali previsti dal Testo unico sulla sicurezza, inclusi i servizi igienici.

La Cassazione, con sentenza n. 49459 del 29 dicembre 2022, aveva già precisato che i terreni indicati all’art. 62 del Dlgs 81/2008, erano quelli esterni all’area edificata dell’azienda nei quali viene esercitata una delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e al pascolamento degli animali. Non sono invece esclusi dalla definizione di luoghi di lavoro quelli in cui sono esercitate le attività agricole connesse.

Il quesito era stato posto dall’Assessorato della Salute della Regione Sicilia, in relazione ai lavoratori del Comando del Corpo Forestale impiegati per l’antincendio boschivo, al fine di comprendere il corretto inquadramento dei luoghi in cui sono svolte le attività lavorative da cui possono derivare oneri in materia di sicurezza che competono al datore di lavoro.