20/09/2019

Come alcuni sapranno il D.L. n. 34/2019, per migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo una apposita banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale, identificate secondo un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. La norma fa riferimento anche alle strutture ricettive extralberghiere (cioè, oltre agli alberghi: case e appartamenti per vacanze, agriturismi, bed & breakfast, affittacamere, foresterie, ostelli, rifugi alpini, campeggi e altre tipologie previste dalle singole regionali che disciplinano la materia).

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il Ministero avrebbe dovuto stabilire i criteri con cui attribuire il codice identificativo e le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati.

Tuttavia, a causa del recente cambio di Governo ed in virtù del fatto che vari Ministeri saranno chiamati ad esercitare la Delega al Governo in materia di Turismo, allo stato attuale la norma non è applicabile e pertanto non abbiamo certezza che il Codice Identificativo verrà effettivamente attribuito. In ogni caso, la sua concreta attuazione non rispetterà i tempi stabiliti dallo stesso legislatore.