15/10/2022

Il 10.10.2022 è stata pubblicata la sentenza n. 8670, con cui la Terza Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata su un tema tanto spinoso quanto dibattuto: la qualificazione come attività agricola connessa della produzione di pane. Purtroppo, la sentenza non fornisce un’interpretazione chiara e risolutiva al tema, esaurendosi in una pronuncia di mero rito.
Ricostruiamo la vicenda. L’art. 2135, comma terzo, c.c. stabilisce, dopo la modifica introdotta con il d. lgs. 228/2001, che si intendono connesse le attività, tramite le quali l’imprenditore agricolo manipola, conserva, trasforma, commercializza e valorizza prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dal bosco o dall’allevamento.
L’art. 32, comma II, lett. c), TUIR considera connesse le attività agricole, per come definite dal c.c., con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con decreto emesso dal MEF su proposta del MIPAAF.
Fermo restando il principio della prevalenza, i prodotti trasformati, compresi nel decreto, sono tassati come reddito agrario. In caso contrario, è possibile ricorrere ad una tassazione su base forfettaria applicando un coefficiente di redditività del 15% ed il reddito ricade nell’ambito di quello d’impresa.
I decreti, emessi nel 2010 e nel 2011, includevano nel novero delle attività agricole connesse produttive di reddito agrario la produzione di prodotti di panetteria freschi, ivi compreso il pane.
Avverso quell’inclusione, proponeva ricorso al TAR del Lazio, la Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pasticceri ed Affini (F.I.P.P.A.), muovendo una serie di contestazioni affinché fosse dichiarata l’illegittimità dei due decreti.
Con un lunga ed articolata sentenza (n. 4916 del 28.04.2021), il TAR accoglieva il ricorso, negando che l’attività di pianificazione rientri nell’ambito della trasformazione di prodotti ottenuti direttamente dalla coltivazione del fondo. Secondo i giudici amministrativi di primo grado, il pane non è un prodotto di prima trasformazione, poiché non deriva direttamente da un prodotto agricolo, bensì dalla farina, che costituisce trasformazione del grano. La c.d. seconda trasformazione – qual è, a dire dei giudice, il pane – non rientra nella nozione di attività agricola connessa ex art. 2135, comma terzo, c.c. Da cui l’illegittimità delle previsioni dei due DM impugnati, anche per ravvisato contrasto con la normativa UE.
Sennonché, nel 2015, il MEF emanava un nuovo decreto, tuttora vigente, in cui la produzione del pane è confermata quale attività agricola connessa tassata secondo il reddito agrario.
La F.I.P.P.A. non impugnava il decreto ministeriale da ultimo emesso. Ed è proprio questa omissione ad essere stata censurata dal Consiglio di Stato. Secondo, i giudici amministrativi di secondo grado, il D.M. del 2015 sarebbe autonomo rispetto a quelli del 2010 e del 2011, sicché doveva essere autonomamente impugnato. In assenza di ricorso, poiché i D.M. del 2010 e del 2011 hanno cessato i loro effetti, la F.I.P.P.A. non ha più interesse nella materia del contendere. Donde la conclusione del giudizio per questioni di mero rito.
Come è evidente la sentenza del Consiglio di Stato non afferma, in alcun modo, che l’inclusione della produzione di pane tra le attività agricole connesse è legittima e conforme alla normativa vigente.
È probabile, dunque, che la F.I.P.P.A. torni a contestare la previsione contenuta nel D.M. del 2015, dando luogo ad un nuovo filone giurisprudenziale dinanzi ai Giudici amministrativi.