23/05/2021

Si riportano, nella sintesi allegata, le anticipazioni  di interesse concernenti il decreto-legge "Sostegni-bis", in attesa della pubblicazione del testo.

ART.1. (Contributo a fondo perduto)Si prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore.L’obiettivo è di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia.Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 15 miliardi di euro.La misura si articola su tre componenti:
-       la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA (tra le quali le attività di impresa che producono reddito agrario) con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
-       Una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
-       La terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

ART.2. (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)Al fine di favorire la continuità delle attività è istituito il “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

ART. 4. (Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)Proroga ai soggetti esercenti attività d'impresa del credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021

ART. 5. (Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche)Il contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici viene prorogato fino a luglio 2021;

ART. 6. (Agevolazioni Tari)
Esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia, con uno stanziamento di 600 milioni di euro;

ART. 9. (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’ommessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)
Viene differita per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione;È rinviata al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore della legge cosiddetta “plastic tax”.
È prorogata al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’ommessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017.

ART. 11. (Misure urgenti di sostegno all’export e all’internazionalizzazione)

Viene accresciuta con uno stanziamento di 1,6 miliardi la dotazione del Fondo per l’internazionalizzazione delle imprese, implementando la dotazione del fondo rotativo per l’esportazione presso il Mediocredito centrale di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 e la dotazione del "Fondo per la promozione integrata" istituita presso il Ministero degli Affari esteri di 400 milioni di euro per l'anno 2021.

ART.12. (Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento)

In deroga alla disciplina del Fondo del CIPE della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti sono concessi : l’innalzamento dei portafogli di investimenti a 500 milioni, i finanziamenti hanno durata con un minimo di 6 anni e un massimo di 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 % a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.

ART. 13. (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese sono prorogate al 31 dicembre 2021. Viene estesa fino a 10 anni la durata massima dei finanziamenti con garanzia pubblica (Sace) rispetto ai sei precedenti. Sono assegnati all’ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di rafforzare lo strumento delle garanzie a favore degli imprenditori agricoli e della pesca. La garanzia ISMEA è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni.

ART. 14. (Tassazione capital gain start up innovative)

Viene introdotta un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start-up e Pmi innovative;

ART. 15. (Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

Al fine di sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell’ambito del Fondo del Fondo del CIPE della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
L’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 8.000.000,00.

ART. 16. (Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

È prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria per le PMI relativamente agli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata.

 ART. 18. (Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)

L’articolo prevede la modifica delle disposizioni attuali in materia di recupero dell’Iva su crediti non riscossi oggetto di procedure concorsuali, anticipando la possibilità di emettere la nota di variazione già alla fase di avvio della procedura.
Si permette alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura medesima, come previsto dalla disciplina attuale.

ART. 19. (Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021)

Al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese, con uno stanziamento di 2 miliardi di euro, si prevede un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021;

ART. 20. (Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi)

È estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione nel solo 2021 il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni ‘ex super ammortamento.

ART. 22. (Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021)

Per l’anno 2021, Con uno stanziamento di 1,6 miliardi, viene accresciuto a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.

ART. 40. (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Tra le disposizioni in oggetto si prevede che, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021.

ART. 41. (Contratto di rioccupazione)

Fino al 31 ottobre 2021 è istituto il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi.

ART. 42. (Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo)

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a euro 1.600.

ART. 43. (Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio)

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

ART. 45. (Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione)

Al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

  

Titolo VIII Agricoltura e trasporti

ART. 67. (Misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico)

Sono introdotte misure che incidono per l’anno 2021 sulle percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, fissate ambedue nella misura del 9,5%. Gli oneri per tale misura a sostegno della zootecnia sono del valore di 27,5 milioni di euro.
Salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le disposizioni relative alle operazioni di cui alla lettera ì) del medesimo comma – inerenti la garanzia del Fondo centrale cumulabile con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti – si applicano nei settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00.

Al fine di favorire la continuità produttiva nel settore bieticolo saccarifero è istituito un fondo, denominato “Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero”, con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero. L’aiuto è determinato sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell’anno 2021. L’aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all’ottanta percento dell’importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità.

Disposizione previste anche al fine di favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura e per sostenere l’incremento occupazionale nel settore agricolo, con estensione alle donne, indipendentemente dall’età, delle misure agevolative già previste per l’avviamento di nuove imprese agricole per i giovani under 40; sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Viene autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un’anticipazione fino al 70% da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).

Inoltre, dopo il comma 2 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono aggiunti i commi 2-bis sull’anticipazione concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato che non comportano elementi di aiuto di Stato; e il comma 2-ter sugli interessi da corrispondere, compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Al fine di sostenere l’incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all’articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell’attività agricola principale, il personale dipendente dell’attività agrituristica (gli addetti di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96), sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

Infine, sono previste misure di semplificazione per l’accesso al Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni
delle imprese agrumicole
e dell'intero comparto agrumicolo, introdotto dall’articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Infatti, con l’aggiunta del nuovo periodo, “Le risorse del fondo possono altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste
dal regolamento (UE) n. 1408/3013
, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso
a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti
agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali,
avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi
arrecati.”. 

ART. 68. (Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca)

Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800 euro. Alla data di presentazione della domanda, i soggetti non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né titolari di pensione. L’indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l’anno 2021 e la domanda dev’essere presentata all'INPS entro il 30 giugno.
AI pescatori autonomicompresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata, è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2021. A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2021.

ART. 69. (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo)

Alle aziende appartenenti alle filiere in rubrica, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra come individuate dai codici ATECO 01.21.00, 11.02.10, 11.02.20, 11.05, 55.20.52, 56.10.12, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 72,5 milioni di euro per l’anno 2021.

ART. 70. (Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per gli interventi il “Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori” di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 105 milioni di euro per l’anno 2021.