20/09/2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 4 luglio 2019 (Decreto Fer 1) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ha disposto l’Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.

Il decreto, in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili indicati in allegato 1 allo stesso, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalità conformi alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01).

L'accettazione di richieste di partecipazione alle procedure di cui al decreto in oggetto cessa al raggiungimento della prima fra le seguenti date:

a)    la data di chiusura dell'ultima procedura prevista dall'art. 4 del Decreto;

b)   decorsi trenta giorni dalla data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 27, comma 2, del decreto 23 giugno 2016, considerando anche i costi dell'energia da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del decreto in oggetto.

Il raggiungimento della data di cui alla lettera b), è comunicato e reso pubblico con delibera dall'ARERA, sulla base degli elementi forniti dal GSE.

Il decreto 23 giugno 2016 continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto.

Con altri decreti sono stabiliti gli incentivi e le relative modalità di accesso per la tipologia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, diversi da quelli di cui sopra.

 

Beneficiari e iniziative ammissibili

Il D.M. 04/07/2019 suddivide gli impianti che possono accedere agli incentivi in quattro gruppi in base alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile e alla categoria di intervento:

Gruppo A: comprende gli impianti:

- eolici “on-shore" di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento;

- fotovoltaici di nuova costruzione.

Gruppo A-2: comprende gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;

Gruppo B: comprende gli impianti:

- idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento;

- a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento.

Gruppo C: comprende gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale:

-       eolici “on-shore";

-       idroelettrici;

-       a gas residuati dei processi di depurazione.

Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa partecipazione a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere in appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli impianti a fonti rinnovabili indicati in allegato 1 al Decreto rientranti nelle seguenti categorie:

a)    impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;

b)   impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia inferiore a 1 MW;

c)    impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW.

Gli impianti di potenza uguale o superiore ai valori ivi indicati, accedono ai meccanismi di incentivazione a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso, nei limiti di contingenti di potenza, svolte

in forma telematica.

Gli impianti hanno accesso agli incentivi a condizione che i relativi lavori di realizzazione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione competente, avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Il primo periodo, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso di cui al decreto in oggetto, non si applica:

a)    agli impianti che avevano accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'art. 4 del decreto 23 giugno 2016;

b)   agli impianti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 che sono risultati idonei, ma che sono stati iscritti in posizione non utile nei registri e nelle graduatorie delle aste di cui al medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, sempreché entrino in esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del decreto in oggetto.

Oltre ai requisiti specifici per la partecipazione alle procedure di asta stabiliti al Titolo III, sono necessari i seguenti requisiti generali per la partecipazione alle procedure di asta e registro:

a)    tutti i tipi di impianto: sono richiesti i titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ivi inclusi i titoli concessori ove previsti, il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e la registrazione dell'impianto sul sistema Gaudì validata dal gestore di rete;

b)   impianti fotovoltaici: ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

1.    sono solo di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;

2.    rispettano le disposizioni di cui all'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, circa il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole;

c)    impianti idroelettrici: fatti salvi i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, ricorre una delle seguenti condizioni:

1.    è rispettata una delle caratteristiche costruttive di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv del decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall'ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare;

2.    la concessione di derivazione è conforme alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, in particolare alle tabelle 11 e 13 dell'allegato 1 del medesimo d.d. ed alle Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio 2017 nonché, come prescritto dal suddetto d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima, alle condizioni di cui all'art. 4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, come recepite dall'art. 77, comma 10-bis del decreto legislativo n. 152/06. La conformità è verificata e dichiarata dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) su richiesta del concessionario e ai soli fini dell'accesso alle tariffe di cui al decreto, a supporto dell’autorità concedente, sulla base di una apposita istruttoria. L’autorità concedente è tenuta a fornire a SNPA ogni dato utile per l'espletamento della verifica sopra richiamata. Il concessionario è tenuto ad allegare la medesima verifica alla documentazione da trasmettere al GSE ai fini della partecipazione alle procedure di asta e registro. Sulla base delle richieste pervenute entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto, SNPA pubblica il calendario dell'avvio delle istruttorie e aggiorna semestralmente tale calendario sulla base delle domande eventualmente pervenute successivamente. L'istruttoria su ciascuna richiesta si completa entro novanta giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati utili risultano regolarmente pervenuti. I costi dell'istruttoria sostenuti da SNPA per la verifica della conformità sono a carico del richiedente, secondo le regole già previste per l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124, comma 11, del medesimo decreto legislativo n. 152/06, precisate da SNPA sul proprio sito internet entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.

Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 novembre 2014 in materia di rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

Prima di inoltrare richiesta di accesso agli incentivi il soggetto responsabile è tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati dell'impianto su Gaudì.

L'accesso agli incentivi di cui al decreto è alternativo al ritiro dedicato di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e al meccanismo dello scambio sul posto.

I soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto; in tal caso, i predetti soggetti sono tenuti alla restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell'opzione. Il diritto all'esercizio di tale opzione è condizionato alla verifica da parte del GSE dell'avvenuta restituzione.

Possono partecipare alle procedure di registri anche aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo di cui all'art. 8 del Decreto, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia inferiore a 1 MW.

Possono partecipare alle procedure di asta anche gli aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di cui all'art. 11 del Decreto, di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore a 500 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia uguale o superiore a 1 MW.

Non sono ammissibili ai meccanismi di incentivazione i progetti e gli impianti per i quali il GSE abbia svolto o si sia impegnato a svolgere attività di supporto, anche in termini di analisi di impatti ambientali e socio-economici, fatti salvi quelli per i quali le attività di supporto del GSE sono rese disponibili in maniera trasparente e non discriminatoria a tutte le categorie di soggetti potenzialmente interessati nonché i progetti e gli impianti di pubbliche amministrazioni, limitatamente a quelli ammissibili alle procedure di registro.

Non sono ammissibili alle procedure di registro interventi di potenziamento di un impianto, che seguano ad altri interventi di potenziamento eseguiti sullo stesso impianto nell'ambito delle procedure di registro svolte ai sensi del decreto, qualora con l'ultimo intervento di potenziamento si pervenga a un incremento complessivo della potenza dell'impianto pari o superiore a 1 MW. In caso di più interventi di potenziamento sullo stesso impianto, devono trascorrere almeno tre anni tra l'uno e l'altro intervento.

Resta in ogni caso fermo il rispetto della disciplina fiscale, urbanistica e in materia di accatastamento di fabbricati.

Con gli incentivi verrà data priorità a:

-       impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica;

-       su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

-       impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016, quelli alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato;

-       tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW).

Ai fini del decreto, il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti per gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento è pari alla vita media utile convenzionale, i cui valori sono riportati in Allegato 1 al Decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’art. 6 del Decreto.

 

Contributi

Gli incentivi sono riconosciuti all'energia elettrica prodotta netta immessa in rete dall'impianto, calcolata come minor valore tra la produzione netta (a sua volta pari alla produzione lorda ridotta dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di linea e di trasformazione) e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete, misurata con il contatore di scambio.

Il D.M. 04/07/2019 prevede tre diverse definizioni di tariffa:

1.    la Tariffa di Riferimento è determinata, in funzione della fonte e tipologia dell'impianto e della potenza, applicando:

- le tariffe e le eventuali riduzioni previste dal D.M. 23/6/2016, per gli impianti non fotovoltaici iscritti in posizione utile nei Registri, che entrano in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del D.M. 04/07/2019 e che non hanno beneficiato di specifici criteri di priorità previsti da quest'ultimo;

- le tariffe di cui all'Allegato 1 al D.M. 04/07/2019 per tutti gli altri impianti.

2.    la Tariffa Offerta è calcolata applicando alla tariffa di riferimento le eventuali riduzioni richieste dal Soggetto Responsabile in fase di iscrizione ai Registri o alle Aste, al fine di beneficiare dei relativi criteri di priorità;

3.    la Tariffa Spettante è calcolata applicando alla tariffa offerta le ulteriori riduzioni previste dal D.M. 04/07/2019 per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste e successivamente ammessi agli incentivi.

Sono previsti due differenti meccanismi incentivanti, in funzione della potenza dell'impianto:

- la Tariffa Onnicomprensiva (TO) costituita da una tariffa unica, corrispondente alla tariffa spettante, che remunera anche l'energia elettrica ritirata dal GSE;

- un Incentivo (I), calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell'energia, poiché l'energia prodotta resta nella disponibilità dell'operatore.

Per gli impianti di potenza fino a 250 kW è possibile scegliere una delle due modalità, con la possibilità di passare da una modalità all'altra non più di due volte nel corso dell'intero periodo di incentivazione.

Gli impianti di potenza superiore a 250 kW possono invece accedere al solo Incentivo.

Tariffe Onnicomprensive e Incentivo sono erogati dal GSE a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale, per un periodo specifico per ciascuna tipologia di impianto pari alla vita utile dell'impianto stesso. La data di entrata in esercizio commerciale può essere scelta dall'operatore, purché compresa nei 18 mesi successivi all'entrata in esercizio dell'impianto.

Sono inoltre previsti due premi, rispettivamente per gli impianti fotovoltaici di cui al gruppo A-2, erogato su tutta l'energia prodotta e un premio per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito.

 

Procedure e termini

Sono previste due diverse modalità di accesso agli incentivi a seconda della potenza dell'impianto e del gruppo di appartenenza:

Iscrizione ai Registri

Gli impianti di potenza superiore a 1 kW (20 kW per i fotovoltaici) e inferiore a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, A-2, B e C devono essere iscritti ai Registri, attraverso i quali è assegnato il contingente di potenza disponibile sulla base di specifici criteri di priorità;

Partecipazione a Procedure d'Asta

Gli impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, B e C devono partecipare alle Procedure di Aste, attraverso le quali è assegnato il contingente di potenza disponibile, in funzione del maggior ribasso offerto sul livello incentivate e, a pari ribasso, applicando ulteriori criteri di priorità.

In caso di interventi di potenziamento, per tutte le tipologie di fonte, per determinare la modalità di accesso agli incentivi la potenza da considerare corrisponde all'incremento di potenza a seguito dell'intervento.

Gli impianti rientrati in posizione utile nel rispettivo contingente possono accedere agli incentivi dopo essere entrati in esercizio e aver presentato l'apposita domanda di accesso al GSE.

Le richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste e le richieste di accesso agli incentivi per gli impianti risultati ammessi in posizione utile in graduatoria possono essere inviate esclusivamente tramite il Portale FER-E, accessibile registrandosi all'Area Clienti del sito.

In questa fase occorre trasmettere al GSE la documentazione che attesta il possesso dei requisiti necessari e dei criteri di priorità. L'elenco completo della documentazione digitale da trasmettere in funzione delle diverse casistiche sarà disponibile nel "Regolamento operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste", di prossima pubblicazione. 

Fermo restando il limite di applicazione di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto, il GSE pubblica i bandi relativi alle procedure di asta e registro secondo le scadenze indicate in Tabella e secondo le seguenti modalità:

a)    il periodo di presentazione delle domande di partecipazione è di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando indicata in Tabella;

b)   la graduatoria è formata e pubblicata sul sito web del GSE entro novanta giorni dalla data di chiusura dei bandi.

 

Nr. Procedura

Data di apertura del bando

Data di chiusura del bando

1

30 settembre 2019

30 ottobre 2019

2

31 gennaio 2020

1° marzo 2020

3

31 maggio 2020

30 giugno 2020

4

30 settembre 2020

30 ottobre 2020

5

31 gennaio 2021

2 marzo 2021

6

31 maggio 2021

30 giugno 2021

7

30 settembre 2021

30 ottobre 2021

 

Le richieste di iscrizione possono essere inviate esclusivamente nei periodi di apertura dei bandi sopra indicati, tramite il Portale FER-E, accessibile registrandosi all'Area Clienti del sito.

Gli impianti risultati ammessi in posizione utile ai Registri o alle Aste potranno presentare domanda di accesso agli incentivi entro 30 giorni dal termine massimo per l'entrata in esercizio previsto dal D.M. 04/07/2019 per le differenti fonti (da 16 a 51 mesi dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria, più un eventuale ritardo massimo di 6 o 8 mesi).

Il superamento del termine di 30 giorni per presentare la domanda di accesso agli incentivi (c.d. “fuori tempo") comporta uno slittamento della data di entrata in esercizio, la riduzione del periodo di diritto all'incentivo, l'eventuale riduzione della tariffa o la decadenza dal diritto agli incentivi.

In ciascuna delle sette procedure di Registro o Asta, vengono assegnati differenti contingenti di potenza, in funzione del gruppo di appartenenza degli impianti.

Al fine di massimizzare il tasso di realizzazione degli impianti, il D.M. 04/07/2019 prevede specifiche modalità di riallocazione della quota dei contingenti non assegnati.

 

Riferimenti normativi

Decreto 4 luglio 2019