03/05/2024

A seguito dell’approvazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dello scorso 26 aprile il Regolamento (UE) 2024/1235 della Commissione del 12 marzo 2024 che modifica le norme relative alla percentuale per la BCAA1. La BCAA 1 impone il mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prato permanente in relazione alla superficie agricola che deve essere rapportata all’anno di riferimento 2018. Se la percentuale di prato permanente in relazione alla superficie agricola è diminuita di oltre il 5 % rispetto all’anno di riferimento 2018, lo Stato membro interessato è tenuto a imporre l’obbligo di riconvertire la superficie in prato permanente o di costituire una superficie a prato permanente per alcuni o tutti gli agricoltori che dispongono di terreno convertito da prato permanente ad altri usi.

In alcuni Stati membri i sistemi agricoli hanno subito gli effetti di cambiamenti strutturali dovuti, in particolare, alla riduzione del patrimonio zootecnico; di conseguenza, il fabbisogno di foraggio destinato al bestiame è diminuito. Gli agricoltori, quindi, hanno modificato la loro produzione passando dal foraggio destinato al bestiame a colture diverse da quelle necessarie per l’alimentazione degli animali. Le aziende agricole che hanno compiuto questa scelta hanno avuto sempre maggiori difficoltà a rispettare l’obbligo di costituire o ricostituire prati permanenti salvaguardando al tempo stesso la propria redditività.

Il Regolamento prevede quindi che, se le superfici a prato permanente sono diminuite a causa di cambiamenti strutturali nei sistemi agricoli di uno Stato membro dovuti a una riduzione significativa della produzione animale che ha comportato una forte riduzione del fabbisogno di mangimi e di pascolo per gli animali in tale Stato membro, quest’ultimo può, una volta nel corso del periodo di programmazione 2023-2027, adeguare la percentuale per tenere conto della diminuzione delle superfici a prato permanente. Lo Stato membro calcola la diminuzione delle dimensioni delle superfici a prato permanente e i cambiamenti strutturali nei sistemi agricoli sulla base di un periodo di 5 anni consecutivi a decorrere da non prima del 2019.

Il provvedimento prevede, inoltre, che gli Stati membri possono decidere di imporre a livello aziendale l’obbligo di riconvertire il terreno in prato permanente o di creare una superficie a prato permanente solo nei seguenti casi:

a) se e nella misura in cui la superficie da riconvertire in superfici a prato permanente o su cui deve essere creato prato permanente per un dato anno è superiore alla superficie a prato permanente registrata come superficie agricola nel Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e non dichiarata dai beneficiari per quell’anno ai fini della concessione di un aiuto relativo ai pagamenti diretti;

b) se e nella misura in cui la diminuzione della percentuale di prato permanente per un dato anno di oltre il 5 % rispetto al livello al quale è attuata la norma BCAA 1 non è dovuta a un aumento della superficie agricola totale dichiarata nello stesso anno.