09/09/2022

A differenza di alcuni paesi europei (Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia, Portogallo e Spagna), che hanno il Piano strategico per la pac già approvato da Bruxelles (e quindi gli agricoltori conoscono le regole definitive a cui devono sottostare per programmare le semine della prossima campagna), purtroppo l’Italia è ancora nella fase di elaborazione del Piano e ha preso l’impegno di presentarlo all’UE entro il 30 settembre. Arriveremo perciò all’approvazione definitiva soltanto prima della fine dell’anno.

Nonostante ciò, gli agricoltori stanno programmando le semine e mettendo a punto i loro piani colturali, per cui è necessario ritornare con maggiore dettaglio su alcuni aspetti inerenti i nuovi obblighi -e le relative deroghe- che entreranno in vigore nel 2023. Perciò Confagricoltura Veneto ha organizzato un webinar aperto a tutti gli associati, mercoledì 14 settembre (vedi notizia) per fornire le informazioni necessarie per una corretta valutazione delle scelte.

Qui ricordiamo che la riforma della Pac, che entrerà in vigore nel 2023, ha decretato l’abolizione del pagamento greening e dei relativi obblighi (diversificazione con 2 o 3 coltivazioni, aree di interesse ecologico-EFA e mantenimento dei prati).

Diversificazione e superfici ad interesse ecologico, come abbiamo già scritto, sono stati ripresi all’interno della “Condizionalità” nelle seguenti norme:

BCAA 7 “Rotazione delle colture sui seminativi ad eccezione delle colture sommerse”

BCAA 8 “Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi”.

Sulla base di quanto già scritto nella bozza del Piano strategico - che dovrebbe trovare conferma nella versione definitiva dello stesso - e delle deroghe alle citate norme stabilite dall’Unione Europea per il 2023 cerchiamo di entrare nel merito di tali obblighi e di spiegare come possono essere considerati ai fini della programmazione delle semine. Conferma di quanto riportiamo avverrà in ottobre, con la presentazione del Piano strategico italiano da parte del Mipaaf.

Rotazione delle colture nei seminativi BCAA7
Si tratta di una norma che sostituisce e modifica l'impegno greening della diversificazione (obbligo di praticare un minimo due o tre colture a seconda se maggiore di 20 o 30 ettari) ed obbliga alla rotazione dei seminativi ad eccezione delle colture sommerse (riso).
La rotazione consiste nel cambio di coltura almeno una volta l'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio interessa anche le colture secondarie, adeguatamente gestite, cioè mediante il completamento del ciclo produttivo.
Le successioni tra le seguenti specie: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta e farro è considerata come mono successione dello stesso cereale e non rispetta la norma.

Tuttavia una coltura secondaria, che completa il ciclo produttivo (ad esempio una coltura intercalare, non da sovescio) se opportunamente gestita, consente di interrompere la successione monocolturale e potrebbe soddisfare l'obbligo di rotazione: ad esempio loietto-mais nello stesso anno a cui segue loietto-mais. Parimenti una coltura principale di frumento duro con secondo raccolto soia e successiva semina di frumento tenero rispetta l’obbligo di rotazione. Le colture intercalari devono essere adeguatamente gestite completando il ciclo produttivo.
A seguito della decisione dell’U.E., recepita dal decreto del Mipaaf dello scorso 28 agosto, l’obbligo della rotazione è stato sospeso (deroga all’applicazione della norma) per cui è possibile programmare le semine senza tenere contro della coltivazione praticata in un determinato terreno l’anno precedente.  E’ però necessario considerare che (se non intervengono indicazioni diverse o nuove deroghe) le scelte colturali del 2023 costituiranno la base per l’applicazione dell’obbligo di rotazione che dovrà essere applicato l’annata successiva, nel 2024.

Percentuale minima del 4% di aree ecologiche BCAA8
La norma Bcaa 8 prevede che ciascuna azienda con una superficie a seminativi superiore a 10 ettari debba avere una percentuale di almeno il 4% dei seminativi destinata ad aree ed elementi non produttivi, tra i quali sono compresi i terreni lasciati a riposo. La norma, più precisamente prevede: - una percentuale minima del 4% dei seminativi destinata a superfici o elementi non produttivi;
- il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
- il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
La percentuale minima al 4% dei seminativi deve essere destinata ad aree ed elementi non produttivi, tra i quali rientrano le superfici a riposo e anche gli elementi caratteristici del paesaggio, come era per le aree d’interesse ecologico (Efa). Però sono state escluse le colture azotofissatrici. Nella sostanza l’obbligo non può essere soddisfatto seminando soia o altre leguminose, compresi i miscugli con almeno il 51% di azotofissatrici del 51%.

Anche per questo obbligo è prevista, limitatamente al 2023, una la deroga all’applicazione che prevede “l’utilizzazione ai fini produttivi per l’alimentazione umana dei terreni lasciati a riposo ai fini del rispetto delle norme della BCAA 8” con l’esclusione dalle coltivazioni del granturco, dei semi di soia e del bosco ceduo a rotazione rapida. In sostanza nei terreni a riposo, individuati per il soddisfacimento dell’obbligo del 4% di aree non produttive, sarà possibile coltivare grano, girasole, bietole, ecc.., ma non mais e soia.

Ricordiamo che per “terreno a riposo” si intende un seminativo ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di 6 mesi a partire dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno in cui si fa la domanda Pac. Su queste superfici non è possibile eseguire lo sfalcio e nessuna tipologia di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 01/03 e il 30/06/2022.

La norme BCAA7 e BCAA8 (rotazione e 4% di aree non produttive) non sono applicate nei seguenti casi:
- seminativi utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
- aziende la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impegni;
- aziende con superficie a seminativi fino a 10 ettari;
- aziende certificate in conformità al Reg. UE 848/2018 relativo alla produzione biologica e coltivazioni sommerse (esenzione non è consentita per la BCAA8).