24/03/2023

Il decreto Milleproroghe (art. 15 c. 3-ter) posticipa al 1° gennaio '25 l'applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti che non adempiono all'obbligo del registro di carico e scarico di cereali e farine presenti nel territorio nazionale.

Come è noto il decreto ministeriale del 29 marzo 2022 – cosiddetto “Granaio d'Italia” - disciplina il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, detenuti a qualsiasi titolo da imprese agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione.

I prodotti oggetto di registrazione sono i seguenti: frumento duro; frumento tenero e frumento segalato; granturco; orzo; farro; segale; sorgo; avena; miglio e scagliola; semola di frumento duro; farina di frumento duro; farina di frumento tenero; farina di granturco; farina di orzo.

Le registrazioni, si ricorda, devono essere effettuate dagli operatori che detengono, acquistano, vendono, cedono un quantitativo, del singolo prodotto, superiore a 30 tonnellate. Ai soggetti che non istituiscono il Registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 4mila euro, mentre per chi non rispetti le modalità di tenuta telematica del Registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 2mila euro. Con il decreto mille proroghe 2023 il periodo sperimentale di funzionamento del sistema informatico per l'adempimento viene slittato fino al 31 dicembre 2024.