29/08/2025
Con DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE del 07/08/2025 (BUR n.109 del 12/08/2025 la Regione del Veneto ha accolto la proposta del Consorzio DOC Prosecco di attingimento temporaneo straordinario per la vendemmia 2025.
L’attingimento temporaneo straordinario è stato ammesso nella misura massima di 4 (quattro) ettari per azienda in conduzione alla data del 15 maggio 2023 e nella consistenza territoriale del fascicolo elettronico entro la medesima data e rivendicate dall'azienda nella dichiarazione di vendemmia 2023, della superficie vitata di Glera, iscritta allo schedario viticolo, sottoposta a blocco tipologia per la DOC Prosecco, in possesso dei requisiti stabiliti dal disciplinare, con esclusione di quella ricadente nelle DOCG "Asolo - Prosecco" e "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco".
Le superfici devono essere state realizzate antecedentemente la data del 31 luglio 2018. Oppure devono essere impiantate tra il 1 agosto 2018 e il 31 luglio 2024, nel limite massimo per azienda di 1 (uno) ettaro con autorizzazioni al reimpianto originate da estirpi di vigneti, ubicati nel territorio della denominazione, con esclusione del territorio delle DOCG di cui sopra, in conduzione dell'azienda al 31 luglio 2018 e la cui comunicazione di fine estirpo è stata protocollata dagli enti competenti entro il 28 febbraio 2023, o con autorizzazioni originate da estirpi di vigneti, ubicati nel territorio della denominazione con esclusione del territorio delle DOCG di cui sopra, in conduzione dell'azienda, avvenuti entro il 31 luglio 2018. Sono esclusi dall'obbligo di conduzione al 15 maggio 2023 i vigneti: originati da autorizzazioni realizzati tra il 16 maggio 2023 e il 31 luglio
2024 e facenti parte di trasferimento totale della superficie vitata aziendale e di trasferimenti mortis causa.
Sono ammesse anche le superfici ottenute da reimpianto successivo all'estirpo o reimpianto anticipato di un vigneto di Glera realizzato sulla base delle condizioni precedentemente descritte. Con riferimento al reimpianto anticipato, la nuova superficie sarà ammessa all'attingimento solo dopo l'estirpo della superficie vitata originaria.
Sono ammessi - ai fini della valutazione della continuità della conduzione delle superfici - i trasferimenti totali delle superfici vitate aziendali o i trasferimenti mortis causa, al netto del possesso di eventuali autorizzazioni in portafoglio.