12/04/2024

Con la nota prot. 6420 dell’8 febbraio 2024 e la nota prot. 11658 del 29 marzo 2024 il Ministero della Salute fornisce istruzioni operative e chiarimenti in merito ad alcuni aspetti sanciti dal Decreto Legislativo del 7 dicembre 2023, n. 218.

In particolare si evidenzia che la vendita diretta dei medicinali veterinari da parte dei titolari di vendita all’ingrosso è consentita anche agli stabilimenti senza scorte, come riportato nella nota prot. 11658 del 29 marzo 2024  che corregge la precedente comunicazione del Ministero. Viene inoltre chiarito cosa si intende per stabilimento e cioè: “i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso di allevamento all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente”.

In merito alle prescrizioni, con la nota prot. 6420 dell’8 febbraio 2024 (Allegato 1) il Ministero specifica che l’articolo 28 del decreto fissa in 30 giorni dalla data di rilascio la validità della ricetta veterinaria non ripetibile e in 6 mesi, con possibilità di utilizzo per un massimo di dieci volte, la validità della ricetta veterinaria ripetibile.

Con l’entrata in vigore del decreto, quindi, decade la ricetta in triplice copia non ripetibile; ne consegue che tutti i medicinali autorizzati con la ricetta in triplice copia non ripetibile si intendono autorizzati con la ricetta non ripetibile.