17/01/2021

La recente Legge di Bilancio ha riproposto la possibilità di beneficiare del credito di imposta per investimenti in beni strumentali, con modifiche rispetto a quanto previsto con la Legge dello scorso anno. Riportiamo di seguito le caratteristiche del nuovo credito, precisando che per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 le due norme si sovrappongono, e quindi l’Agenzia delle Entrate dovrà precisare come optare per una norma o per l’altra.

I beni acquistati devono essere nuovi, e restano esclusi i fabbricati e i veicoli. I beni si dividono in tre categorie: beni di cui all’allegato A Legge 232/2016 (sono beni altamente tecnologici), beni di cui all’allegato B Legge 232/2016 (sono beni immateriali, software) e tutti gli altri beni materiali ed immateriali (generici).

Possono beneficiare del credito tutte le imprese, a condizione che siano rispettate le norma in materia di sicurezza sul lavoro e siano correttamente adempiuti gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Misura del credito di imposta:

  • 50% per i beni altamente tecnologici
  • 20% per i beni immateriali
  • 10% per i beni generici

Le percentuali sono aumentate rispetto alla Legge dell’anno precedente.

Utilizzo del credito di imposta: esclusivamente in compensazione nel modello F24, in un’unica quota annuale o in 3 quote annuali, con decorrenza:

  • dall’anno di entrata in funzione, per i beni generici
  • dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B

I codici tributo da utilizzare sono: 6935, 6936, 6937 a seconda della tipologia dei beni, con anno di riferimento quello di entrata in funzione.

Adempimenti richiesti: conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento dei costi; le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisto devono contenere il riferimento “credito d’imposta ex art. 1 commi da 1051 a 1063 Legge n. 178/2020”; acquisire una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche di cui agli allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale; in alternativa, per i beni di costo non superiore a 300.000 euro, la perizia o l’attestato di conformità possono essere sostituti da una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell’impresa. Per quanto riguarda l’autocertificazione, si consiglia di attribuire data certa al documento con l’invio dello stesso tramite casella di posta certificata pec. Sarebbe inoltre opportuno accompagnare l’autodichiarazione con una certificazione da richiedere al fornitore attestante l’inclusione del bene nell’Allegato A della L. 232/2016, la data di consegna e di interconnessione.

Gli investimenti devono essere effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo.