03/05/2024

 Con DGR 247 del 13 marzo 2024 la Regione Veneto ha stanziato per l’anno 2024 € 100.000,00 di cui:
-           60.000,00 € per interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata a carico delle risorse recate al Capitolo di bilancio n. 75044 “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria”;
-           40.000,00 € per interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole nelle aree protette a carico delle risorse recate al Capitolo di bilancio n. 101930 “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’attività venatoria”.

 Il bando è finalizzato, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 28 della L.R. n. 50/1993 e all’articolo 6 della L.R. n. 6/2023, all’erogazione di contributi in regime “de minimis” alle imprese e ai proprietari e conduttori di fondi attivi nella produzione agricola primaria ricompresi nel territorio regionale, al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica ivi presente in forma stanziale o temporanea appartenente sia a specie protette che a specie cacciabili.

Sono ammissibili a contribuzione gli interventi di prevenzione a carico dei terreni agricoli/allevamenti ricadenti nel territorio a gestione programmata della caccia della regione Veneto, ivi compresi i terreni ricadenti negli istituti di protezione previsti dal Piano faunistico venatorio regionale vigente (Oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri Pubblici di Riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale), nelle aree di rispetto ex art. 21 c. 13 della L.R. 50/1993, nelle aree adibite a Zona addestramento e allenamento cani ai sensi dell’art. 18 c. 1 L.R. n. 50/1993 e nelle aree protette regionali definite nell’ambito della DGR n. 2175/2013.

Nelle Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie sono ammissibili a contribuzione i soli interventi di prevenzione nei confronti dei danni causati dalla fauna selvatica non sottoposta a prelievo venatorio. Nei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e nei terreni adibiti all’allevamento di fauna selvatica non sono ammissibili a contribuzione gli interventi di prevenzione dei danni causati dalle specie faunistiche oggetto di allevamento/produzione.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
a)         creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti antiuccello;
b)         Protezione elettrica a bassa intensità;
c)         Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
d)         Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator, ecc.

La descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l’acquisto e il lavoro di installazione sono riportati nell’Allegato 1 del bando.

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