26/08/2022

Si possono coltivare i terreni riposo e non c’è l’obbligo della rotazione

Come si ricorderà la riforma della Pac, che entrerà in vigore nel 2023, ha decretato l’abolizione del pagamento greening e dei relativi obblighi (diversificazione, aree di interesse ecologico-EFA e mantenimento dei prati) però ha rafforzato la “Condizionalità”, con l’inserimento, tra le altre, delle seguenti norme:

a)       BCAA 7 “Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse”, che consiste nell’obbligo di rotazione annuale sulla medesima particella, con la necessità di alternare le coltivazioni anno per anno e senza consentire di fatto la monosuccessione;

b)      BCAA 8 “Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi”, esclusivamente per quanto concerne i terreni a riposo. Si tratta del nuovo obbligo di destinare la percentuale minima del 4% dei seminativi a superfici o elementi non produttivi, obbligo che può essere attuato con la messa a riposo dei terreni.

Tali norme, come si può leggere, hanno di fatto assorbito due degli obblighi previsti per il pagamento del greening, diversificazione ed EFA.

Con riferimento alle suddette norme, il Ministro delle Politiche Agricole, Patuanelli, nei giorni scorsi ha firmato il decreto che formalizza il ricorso dell’Italia alle deroghe consentite dall’Unione Europea per il 2023. Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317, consente infatti di non sottoporre a rotazione per la BCAA7 i seminativi soggetti a tale obbligo e permette l’utilizzazione ai fini produttivi per l’alimentazione umana dei terreni lasciati a riposo ai fini del rispetto delle norme della BCAA 8.

Attenzione però, proprio per come è scritta, quest’ultima deroga ha determinato l’esclusione dalla coltivazione nei terreni a riposo del granturco, dei semi di soia e del bosco ceduo a rotazione rapida.

Ciò significa che tutte le aziende, nell’impostazione dei piani colturali del 2023, potranno operare senza vincoli per quanto riguarda il rispetto della rotazione (la diversificazione come detto è stata sostituita dalla rotazione) e con la possibilità di coltivare i terreni destinati a riposo al fine di rispettare l’obbligo del 4% di seminativi a superfici o elementi non produttivi. In tali terreni non si potranno però coltivare mais, soia e cedui a rotazione rapida.

Ricordiamo che la diversificazione prevedeva l'obbligo della messa a dimora di minimo due colture dai 10 ai 30 ettari, e minimo tre colture per aziende superiori ai 30 ettari. Questa norma, si ribadice, è stata sostituita della "Rotazione delle colture".

In base alle informazioni raccolte dagli uffici del Mipaaf, il decreto è stato notificato alla Commissione europea ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

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