07/06/2019

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2019 la legge di conversione del “decreto legge emergenze” che prevede interventi su alcuni comparti in difficoltà: il settore ovicaprino, quello olivicolo oleario (in particolare quello pugliese), quello agrumicolo e quello suinicolo. Con la conversione in legge sono state aggiornate anche le norme inerenti i contratti di cessione dei prodotti agricoli.

L'articolo 10 quater dispone infatti che i contratti di cessione dei prodotti agricoli, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi e devono prevedere obbligatoriamente una serie di elementi indicati dall’art. 168 par. 4 del Reg. n. 1308/2013 (prezzo, quantità e qualità del prodotto da consegnare, durata del contratto, scadenze di pagamento, modalità di consegne etc).

Inoltre costituisce pratica sleale la mancanza di almeno uno degli elementi citati “nel caso in cui sia fissato dall’acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione” che risulteranno dalle elaborazioni che saranno effettuate mensilmente da Ismea. L’accertamento di tali violazioni spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato su segnalazione “di chiunque vi abbia interesse”.

L’aspetto centrale di questo provvedimento è quindi la fissazione di un prezzo di riferimento calcolato sulla base dei costi medi di produzione che saranno calcolati mensilmente da Ismea: quello che è stato definito anche “prezzo di cittadinanza” e che vincolerebbe in maniera più stretta (il principio era già stato introdotto con le misure “ex art. 62” nel 2012) i prezzi dei prodotti agricoli ed agroalimentari ai costi di produzione.

Il disposto va nella direzione indicata a suo tempo dalla Commissione europea e cioè promuovere relazioni stabili nella filiera nonché equilibrate, tenendo conto della diversa dimensione economica delle imprese agricole.

Va rimarcato che il mancato rispetto delle condizioni previste dall’articolo 168.,4 del Reg. n. 1308/2013 richiamato dalla normativa non genera ipotesi di nullità del contratto, a differenza invece di quanto a suo tempo previsto dall’articolo 62.1 del decreto legge 1/2012 citato.

Giova infine rammentare che le pratiche sleali indicate dall’articolo 62 del decreto legge più volte citato sono denunciabili anche con azioni in giudizio promosse dalle categorie imprenditoriali presenti nel Cnel.