27/03/2026
Lo scorso 21 gennaio, con l’entrata in vigore della L. 4/2026 di conversione del DL 175/2025, è entrata in vigore la versione aggiornata del Testo Unico delle Fonti di energia rinnovabile (FER), nato a fine 2024 con il D.lgs 190 del 25 novembre 2024 e successivamente modificato dal D.lgs 178/2025.
Il Testo Unico FER stabilisce le condizioni generali di autorizzazione degli impianti di rinnovabili. Il testo normativo prevede strumenti volti a snellire i procedimenti autorizzativi ma anche strumenti in capo alle amministrazioni pubbliche, per bloccare interventi su aree agricole valutate di pregio oltre alle limitazioni per i siti sottoposti a tutela (paesaggistica, ecc.).
Il TU FER, inoltre, impegna le regioni e le province autonome a definire nei prossimi mesi, con proprie leggi regionali, ulteriori aree idonee rispetto a quelle definite a livello nazionale, a definire le aree di accelerazione, nonché ad allineare le procedure autorizzative. Inoltre, il target nazionale di produzione elettrica da FER, al 2030, viene assegnato in quota percentuale alle regioni e province autonome.
Il provvedimento è molto articolato e complesso come si può immaginare. Di seguito forniamo alcune schematiche informazioni su divieti e deroghe del fotovoltaico a terra e sulle nuove condizioni fissate per l’Agrivoltaico.
Installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone agricole: divieti e deroghe
L'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è vietata, fatte salve le seguenti deroghe:
· modifica, rifacimento, potenziamento di impianti senza incremento di superficie;
· in alcune aree idonee: cave, miniere, siti FS, aeroporti, entro 350 m da stabilimenti industriali, entro 300 m da autostrade;
· Impianti inseriti in CER e progetti PNRR;
· Impianti Agrivoltaici con moduli elevati da terra che preservano la continuità dell’attività colturale e pastorale.
L'agrivoltaico: definizione e requisiti
Il TU FER opera una distinzione tra impianto fotovoltaico a terra ed impianto agrivoltaico, prevedendo specifici procedimenti autorizzativi ai fini del loro inserimento in aree agricole.
L'art. 4, comma 1, lett. f-bis) definisce l'impianto agrivoltaico come: «impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione» (definizione introdotta dal D.L. 175/2025, art. 2, comma 1, lett. c)).
La definizione di impianto agrivoltaico è incentrata sul solo concetto di continuità dell’attività agricola, senza alcun vincolo di tipo spaziale (superfici occupate/superfici coltivate) o di specifiche soluzioni di installazioni (elevate, verticali, ecc.) e/o altezze minime dei moduli (dal terreno). Dispone, inoltre che, al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
L’unico elemento qualificante è quindi la continuità delle attività colturali e pastorali.
Si evidenzia che la definizione di impianto agrivoltaico del TU FER non cancella quanto disposto dall’articolo 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo) del DL 1/2012 e s.m.i. che per primo ha introdotto il concetto di impianto agrivoltaico avendo però come obiettivo l’accesso ad incentivi pubblici del D.LGS. 28/2011. Peraltro, proprio per l’attuazione del PNRR furono approvate nel 2022 le linee guida del MITE (27 giugno 2022) che hanno definito diverse soluzioni di impianti agrivoltaici (base, avanzati e PNRR).
La continuità produttiva e la soglia della PLV (80%) - La L. 4/2026, in sede di conversione del D.L. 175/2025, ha introdotto con l'art. 11-bis, comma 2, l'obbligo, per gli impianti agrivoltaici, che il soggetto proponente si doti di una «dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile».
La legge, inoltre, richiede ai Comuni di verificare, nei cinque anni successivi alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico, la persistente idoneità del sito all'uso agro-pastorale.
L’asseverazione sulla PLV e la verifica in sede di procedimento autorizzativo (per l’AU) e/o in sede di controllo sull’impianto in esercizio, sollevano alcuni dubbi sulla corretta applicazione della norma. Il TU FER non chiarisce come questa debba essere determinata (se storica, media di settore, o prospettica) e se sia possibile prevedere un periodo per la messa a regime della produzione agricola rispetto all’avvio della produzione elettrica.
Tali incertezze potrebbero incidere sulla definizione delle nuove iniziative. Si tratta di nodi che dovranno essere sciolti in sede applicativa dalle amministrazioni regionali e locali, non essendo previsto dal TU FER alcun provvedimento di attuazione. Anche su questo punto sarà importante l’interlocuzione delle federazioni regionali con le regioni.
Riportiamo infine una sintesi dei regimi autorizzativi previsti per alcune tipologie di impianto.
