06/02/2026

Sul portale RENTRi è stata pubblicata una nota che chiarisce le modalità di cancellazione dei soggetti non più obbligati all’iscrizione a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2026. Nella nota si precisa che i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale devono presentare una pratica di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI entro il primo trimestre 2026. La cancellazione avrà effetto immediato, come chiesto da Confagricoltura.

Si sottolinea che le domande presentate oltre il 30 marzo 2026 saranno invece soggette alle disposizioni dell’art. 12 del DM 59/2023 e pertanto ogni cancellazione avrà effetto solo a partire dall'anno solare successivo, con conseguente pagamento del contributo anche per il 2026. 

Infine, la nota precisa che non è previsto il rimborso dei contributi e dei diritti già versati.

Come già scritto nelle precedenti newsletter, sono stati esclusi dall’obbligo del RENTRi:

·         gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo inferiore agli 8.000 euro;

·         gli imprenditori (sempre produttori di pericolosi) che scelgono di adempiere agli obblighi di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, tramite le modalità alternative previste dalla normativa e cioè con la conservazione dei Formulari di trasporto (Fir) o con l'adesione a un circuito organizzato di raccolta e la conservazione del documento di conferimento rilasciato dal circuito stesso.

Ricordiamo che le aziende agricole produttrici di rifiuti non pericolosi, non rientrano in alcun modo tra i soggetti obbligati al nuovo Registro e che i soggetti esclusi, sono automaticamente esonerati dalla trasmissione in digitale delle informazioni contenute nei Formulari di trasporto.