30/05/2025

Il prossimo 16 giugno scade il versamento della prima rata dell’acconto IMU per l’anno 2025, pari al 50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente, calcolato con le aliquote e le detrazioni del 2024. Il saldo dovrà essere poi versato entro il 16 dicembre, applicando le aliquote deliberate dal Comune per il 2025. Per gli immobili nella provincia di Trento si applica l’IMIS, in quella di Bolzano l’IMI e nella Regione Friuli Venezia Giulia si applica l’ILIA, con funzionamento simile all’IMU.

Sono tenuti al pagamento i proprietari e titolari di diritti di usufrutto, uso, abitazione, su terreni agricoli ed edificabili, e fabbricati, compresi quelli rurali ad uso strumentale. È invece esente l’abitazione principale e relative pertinenze, purché non sia “di lusso” (categorie catastali A1, A8, A9). Sono inoltre esenti dal tributo i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole IAP) e quelli situati nelle zone considerate di montagna o collina (sulla base dei dati criteri stabiliti dalla circolare n. 9 del 14/6/1993). L’esenzione vale anche per agricoltori pensionati che mantengano l’iscrizione alla previdenza agricola e per i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare. Le aree fabbricabili coltivate e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono considerate terreni agricoli. I fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero attrezzi o animali, magazzini ecc.) sono soggetti all’aliquota ridotta dello 0,1% che il Comune può ridurre o azzerare. L’imposta è ridotta al 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e, al sussistere di particolari condizioni, anche per quelli concessi in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado. Per i fabbricati concessi in locazione a canone concordato è prevista una riduzione del 25%.

Per il pagamento deve essere utilizzato il modello F24, e si può compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili. Il codice tributo per i terreni è il 3914, per le aree edificabili è il 3916 e per gli altri fabbricati il 3918. In caso di tardivo o omesso versamento è possibile regolarizzare beneficiando del ravvedimento operoso, che permette di risparmiare sulle sanzioni, prima dell’inizio di controlli da parte del Comune.