13/03/2026
Con circolare n. 2/E dello scorso 24 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità apportate dall’ultima legge di bilancio (n.199/2025) in materia di tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi stabiliti dalla contrattazione collettiva nonché delle maggiorazioni/indennità riconosciute dalla medesima contrattazione collettiva per lavoro notturno, festivo e a turni.
Imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali
La circolare chiarisce, in primo luogo, che l’imposta sostitutiva in oggetto si applica agli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi dei soli contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. Restano esclusi dal beneficio, quindi, gli aumenti salariali riconosciuti dai contratti di secondo livello, territoriali e aziendali.
Si tratta, a nostro avviso, di un’interpretazione restrittiva che non tiene in adeguato conto dell’ampia diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale/territoriale).
Ciò comporta, sul piano pratico, che potranno essere assoggettate all’imposta sostitutiva del 5 per cento solo gli aumenti corrisposti nel 2026 in virtù del rinnovo contrattuale nazionale per gli impiegati ed i quadri dell’agricoltura, avvenuto in data 18 giugno 2024. Si ricorda in proposito che in tale sede venne concordato un incremento del 6,9% degli stipendi contrattuali vigenti al 31 dicembre 2023, da corrispondere in due tranche: 5% a partire dal 1° aprile 2024; 1,9% a partire dal 1° gennaio 2025.
Potrebbero rientrare nell’agevolazione gli eventuali aumenti che dovessero essere riconosciuti a livello nazionale agli operai agricoli, per i quali, come noto, è in corso la trattativa di rinnovo.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che l’imposta sostitutiva del 5% si applica anche alle tranche di aumento retributivo erogate nel 2026 la cui decorrenza era fissata dal CCNL negli anni precedenti (2024, 2025, 2026).
Imposta sostitutiva del 15% per maggiorazioni/indennità per lavoro notturno, festivo e a turni nel settore privato
Con riferimento a questa misura agevolativa, la circolare chiarisce, in primo luogo, che l’imposta sostitutiva in oggetto si applica alle maggiorazioni/indennità per lavoro notturno, festivo e a turni nel settore privato come disciplinate dai contratti collettivi nazionali. Restano invece escluse dal beneficio le somme erogate a tale titolo sulla base di accordi territoriali e aziendali.
La circolare precisa che l'imposta sostitutiva del 15% si applica, entro un limite annuo di imponibile pari a 1.500 euro (che opera come franchigia, con tassazione ordinaria sull'eccedenza), alle seguenti voci:
a) maggiorazioni e indennità corrisposte in relazione al lavoro notturno, ai sensi dell'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 66/2003 e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Si ricorda che ai sensi della norma di legge citata, per «periodo notturno» si intende il “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”, e che la contrattazione collettiva del settore agricolo stabilisce che è da considerare «lavoro notturno» quello “eseguito dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nei peridi in cui è in vigore l’ora legale” (cfr. artt. 43 e 44 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti e art. 20 del vigente CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli). I medesimi articoli dei CCNL, ai quali si rinvia per i dettagli, stabiliscono altresì le maggiorazioni (in percentuale) da applicare per lavoro notturno;
b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e di riposo settimanale, come individuati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, a prescindere dalla coincidenza con la domenica. Si ricorda che il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti stabilisce che è da considerare «lavoro festivo» quello “eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 41 (cfr. artt. 43 e 44 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti); mentre il CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli stabilisce che sono considerati «festivi» “tutte le domeniche” e gli altri giorni festivi riconosciuti dall’art. 22 del medesimo CCNL (cfr. artt. 20-23 del vigente CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli);
c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Si ricorda in proposito che il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti stabilisce che “per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10 per cento” (cfr. art. 43 e, con una previsione analoga ma letteralmente diversa, l’art. 44 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti);
d) le indennità di “reperibilità” previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in relazione alle tre tipologie di lavoro sopra elencate.
La circolare chiarisce inoltre che sono, interessati dalla imposta sostitutiva esclusivamente gli importi “aggiuntivi” collegati ai soli istituti richiamati, ove previsti dalla contrattazione collettiva nazionale CCNL, rispetto alla retribuzione ordinaria percepita dai lavoratori. Restano esclusi le maggiorazioni/indennità individuate da accordi territoriali e aziendali, gli istituti retributivi indiretti (malattia, maternità, infortunio) e differiti (TFR), la retribuzione diretta ordinaria (incluse 13ª e 14ª), le somme per lavoro straordinario, i compensi che, ancorché denominati maggiorazioni o indennità, sostituiscano in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Indicazioni comuni per i sostituti d’imposta
Il datore di lavoro, nella qualità di sostituto d’imposta, deve applicare l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%, laddove ne ricorrano le specifiche condizioni previste dalla legge, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026 e n. 3/E del 29 gennaio 2026 (cfr. allegati).
Pur non essendo prevista come obbligatoria un’apposita istanza del lavoratore, ai fini della verifica dei requisiti previsti dalle citate norme di legge da parte del datore di lavoro, il prestatore è tenuto a comunicargli per iscritto i dati reddituali del 2025 relativi ad eventuali rapporti di lavoro con altre aziende nonché l’eventuale rinuncia alla misura agevolativa (qualora la tassazione ordinaria sia più conveniente).
