21/02/2026

La norma in commento interviene ancora una volta sulla disciplina contenuta nel T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, introducendo delle modifiche di carattere estensivo volte a rafforzare le misure di sostegno alla genitorialità. In particolare viene esteso l’ambito di applicazione dei cd. congedi parentali dei lavoratori dipendenti che spettano, a decorrere dal 2026, con riferimento ai figli fino a 14 anni di età (anziché 12, come in precedenza) anche in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento. L’innalzamento della soglia di età (a 14 anni) viene disposto anche per la fattispecie di prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave. Inoltre, per quanto riguarda i permessi per malattia dei figli:
• viene riconosciuto ai genitori il diritto di assentarsi dal lavoro in caso di malattia del figlio, in modo tra essi alternato, fino a 10 giorni (anziché 5 giorni come in precedenza previsto);
• viene estesa la fascia di età dei figli per la cui malattia il congedo è riconosciuto: dai 3 a 14 anni (anziché 8 come in precedenza).
Resta invece invariato il diritto, per i genitori di figli fino a tre anni di età, di assentarsi per tutta la durata della malattia.