13/02/2026
Dopo l’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni dello scorso 18 dicembre, con DM n. 0690710 del22/12/2025, è stato approvato il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) 2026.
Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) disciplina annualmente l’intero sistema di gestione del rischio agevolato, dettando le regole di attuazione dei vari strumenti finanziati sia con risorse unionali, nell’ambito degli interventi di gestione del rischio finanziati con le risorse del Piano strategico nazionale per la PAC (PSP) 2023-2027, sia del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al D.lgs. n. 102/2004.
Nel PGRA 2026 è stata confermata per gli agricoltori la possibilità di ricorrere agli strumenti di gestione del rischio previsti dal PSP 2023-2027 , come di seguito specificati
• Intervento SRF.01 - Assicurazioni agevolate (ex sottomisura 17.1)
• Intervento SRF.02 - Fondi mutualità danni (ex sottomisura 17.2)
• Intervento SRF.03 - Fondi mutualità reddito (ex sottomisura 17.3)
• Intervento SRF.04 - Fondo di mutualizzazione nazionale contro eventi catastrofali.
Le risorse disponibili per gli interventi previsti dal Piano di Gestione dei rischi in agricoltura 2026 risultano le seguenti:
· per le polizze assicurative agevolate, il PSP 2023-2027 destina complessivamente all’intervento SRF.01 € 1.520.084.334,26, di cui circa 300 milioni disponibili per la campagna 2026;
Le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 marzo;
b) per le colture permanenti entro il 30 aprile;
c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;
e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lett. d della presente sezione), entro il 31 ottobre;
f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
· agli interventi connessi ai Fondi di mutualità danni (SRF.02) e reddito (SRF.03) sono assegnati dal PSP 2023-2027, rispettivamente, 36,3 e 60 milioni di euro, dei quali 19 milioni complessivamente disponibili per la campagna 2026;
· per il Fondo mutualistico nazionale – AGRICAT -, di cui all’intervento SRF.04, sono assegnati dal PSP 2023-2027 € 1.234.390.635,43, di cui disponibili per il 2026 circa 253 milioni. Il fabbisogno effettivo sarà quantificabile a seguito della conclusione dei prelievi del 3% sulle risorse destinate ai pagamenti diretti da parte degli Organismi pagatori.
Inoltre, per le misure di aiuto sulla spesa assicurativa concernenti le polizze smaltimento carcasse per il settore zootecnico e le polizze per le strutture aziendali la copertura avviene nell’ambito dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale “Incentivi assicurativi”.
Per il Fondo AgriCat, a differenza degli altri interventi di gestione del rischio attivati nel PSP 2023-2027, agli agricoltori non è richiesto il soddisfacimento del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del c.c., in quanto aderiscono al Fondo, ai sensi dell’articolo 19 del Reg. (UE) 2021/2115, tutti gli agricoltori beneficiari di contributi del I° pilastro, qualificati come “agricoltori in attività” e titolari di un Fascicolo Aziendale aggiornato.
Le novità più rilevanti del PGRA 2026, rispetto all’annualità precedente riguardano:
- l’ammissibilità al sistema agevolato di polizze a copertura di una sola avversità di frequenza (mono rischio);- le “polizze semplificate” - con valori assicurati determinati tramite valori indice di cui al Fondo AgriCat, a copertura solo della mancata resa quantitativa - estesa a tutte le combinazioni che includono la copertura dei rischi catastrofali, prevedendo contestualmente che le polizze tradizionali, per le medesime combinazioni, operino integrando la copertura del Fondo Agricat, fino a concorrenza del valore della produzione storica aziendale;
- i criteri e le modalità di intervento del Fondo Agricat
il Fondo opererà a primo rischio, con franchigia 20% e, al fine di garantire un livello di compensazione di almeno 30 punti percentuali, limite di indennizzo 55% per tutte le tipologie di coltura. Laddove l’agricoltore abbia sottoscritto polizze assicurative agevolate o coperture mutualistiche sui rischi catastrofali, è stato previsto che il Fondo protegga il valore oggetto di copertura assicurativa o mutualistica e che l’indennizzo si basi sul danno determinato in sede di perizia, in ogni caso entro il limite massimo del valore della produzione storica dell’agricoltore, verificato tramite Standard value.
