17/07/2026

Il Consorzio di tutela vini DOC delle Venezie ha presentato alla Regione del Veneto un'istanza, ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 4, della legge n. 238/2016, per contenere la resa massima di uva e vino rivendicabile a Pinot Grigio DOC “Delle Venezie” e per attivare, sulla produzione eccedente, la misura dello stoccaggio. La richiesta – protocollata in Regione il 10 luglio 2026 – riguarda esclusivamente la campagna vendemmiale 2026/2027 ed è stata resa nota con avviso pubblicato dalla Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario della Giunta regionale.

Riduzione della resa massima - La proposta prevede di rideterminare la resa massima per ettaro fissata dal disciplinare di produzione, portandola da 18 a 16 tonnellate per ettaro. I quantitativi eccedenti questa nuova soglia dovranno essere calcolati sulla quota così ridefinita, e lo stesso criterio si applica anche alla scelta vendemmiale e alle riclassificazioni verso il Pinot Grigio “Delle Venezie” di partite già rivendicate con altre denominazioni del medesimo territorio, incluse quelle destinate al taglio con Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Asolo Prosecco e Prosecco DOC (con resa massima a 16 t/ha e resa uva/vino al 70%).

Lo stoccaggio della produzione eccedente - La seconda misura riguarda l'attivazione dello stoccaggio – su uve, mosti e vini – della quota di prodotto proveniente dai vigneti idonei alla rivendicazione Pinot Grigio DOC “Delle Venezie” della vendemmia 2026, con l'obiettivo dichiarato di riequilibrare il mercato della denominazione. Il criterio è differenziato in base all'anzianità del vigneto:

Fascia vigneto

Quota conferibile a DOC

Tetto massimo (uva eccedente destinata a stoccaggio)

Vigneti dal 3° anno (a regime)

13 t/ha (91 hl/ha)

fino a 16 t/ha (112 hl/ha) — max 3 t/ha eccedenti

Vigneti al 2° anno – Veneto e FVG

7,8 t/ha (54,6 hl/ha)

fino a 9,6 t/ha — max 1,8 t/ha eccedenti

Vigneti al 2° anno – Prov. Aut. Trento

6,5 t/ha (45,5 hl/ha)

fino a 8 t/ha — max 1,5 t/ha eccedenti

 La misura si applica, negli stessi limiti, anche alla produzione di Pinot Grigio proveniente dagli esuberi (fino al 20% della resa massima) delle altre denominazioni coesistenti sullo stesso territorio.

Le condizioni principali

  • Sono escluse dallo stoccaggio le produzioni Pinot Grigio DOC “Delle Venezie” ottenute con metodo di coltivazione biologico.
  • Le produzioni certificate SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata) devono essere tracciate nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, per un'eventuale gestione differenziata in fase di sblocco.
  • Lo stoccaggio si concluderà entro il 31 dicembre 2027, salvo eventuale proroga. Lo svincolo, totale o parziale, non potrà comunque iniziare prima del 1° gennaio 2027, salvo casi eccezionali valutati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio di tutela.
  • Durante il periodo di stoccaggio, i detentori del prodotto potranno comunque riclassificarlo autonomamente a vino generico (con o senza IG) o a DO per le denominazioni coesistenti, nel rispetto dei rispettivi disciplinari.
  • Le richieste di sblocco o di ulteriore riclassificazione dei volumi stoccati dovranno essere presentate dal Consorzio di tutela alle Amministrazioni competenti.

Adempimenti - Le disposizioni dovranno essere osservate nella dichiarazione di vendemmia (art. 37, L. 238/2016) e nel registro telematico di cantina, con riferimento sia alla scelta vendemmiale (art. 38, comma 1) sia alle riclassificazioni di volumi già rivendicati con altre denominazioni del territorio (art. 38, comma 2).