31/07/2026

Con il Decreto n. 16416 del 28 luglio 2026 la Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto ha dato attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela della DOC Prosecco (nota n. 141/2026 del 10 luglio 2026) relativa alla gestione dell'offerta per la vendemmia 2026. Un provvedimento gemello dovrà essere adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, essendo la denominazione interregionale.

Attingimento straordinario e temporaneo - Viene autorizzato un attingimento aggiuntivo di superficie a Glera, per una produzione supplementare stimata in 300.000 ettolitri (circa 2.000 ettari). Il limite per singola azienda è fissato in 7.000 mq, con esclusione degli areali delle DOCG "Asolo Prosecco" e "Conegliano Valdobbiadene Prosecco". Le superfici ammesse devono già essere iscritte allo schedario viticolo e in possesso dei requisiti del disciplinare; il decreto individua date di riferimento puntuali per la conduzione e la realizzazione degli impianti, oltre a condizioni specifiche per i reimpianti da estirpo e per i trasferimenti aziendali o mortis causa.

Stoccaggio della produzione eccedente - È disposto lo stoccaggio obbligatorio (uve, mosti e vini) per la produzione che superi:
- 15 t/ha per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo in poi;
-  9 t/ha per i vigneti al secondo ciclo vegetativo.
I volumi stoccati potranno essere svincolati, anche parzialmente, su richiesta del Consorzio prima del 31 dicembre 2027, oppure la misura potrà essere prorogata o sostituita con prodotto della vendemmia 2026. I volumi non potranno essere riclassificati né ceduti a terzi prima dello svincolo, e dovrà esserne garantita la tracciabilità della certificazione di sostenibilità. Anche le eventuali riclassificazioni a Prosecco DOC da altre denominazioni, relative alle campagne 2025 e 2026, confluiranno nella produzione soggetta a stoccaggio.

Esuberi di campagna e resa massima di trasformazione - Gli esuberi di produzione della varietà Glera (art. 4, comma 6, del disciplinare) dovranno essere obbligatoriamente destinati a prodotti diversi dal vino. Per evitare eccedenze di cantina, la resa massima di trasformazione uva/vino non potrà superare il 75%, come previsto dall'art. 5, comma 5, del disciplinare.