05/12/2025
Il Ministero della salute, con la Comunicazione del 3 dicembre 2025.pdf, informa gli operatori che è stato stipulato un accordo con le autorità sanitarie francesi per gli scambi di bovini provenienti dalla zona di vaccinazione II per Lumpy Skin Disease (LSD) del territorio francese e destinati all’Italia. L’accordo è stato stipulato in considerazione della situazione epidemiologica in Francia per quanto riguarda la LSD, nonché della necessità di mantenere attivi i canali commerciali di animali vivi tra l’Italia e la Francia.
L’accordo prevede che i movimenti verso l’Italia di bovini vaccinati o di bovini ancora in periodo di immunità conferita dagli anticorpi materni, provenienti dalla zona di vaccinazione II per LSD della Francia, possono essere autorizzati a condizione che siano soddisfatti i requisiti specifici di cui all’Allegato IX, Parte 3, punto 3.2, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2023/361, ivi inclusi visita clinica favorevole, test Real Time PCR negativo, trattamento insetticida ed insetto-repellente. Sui certificati TRACES devono essere riportati la data e l’esito dell'esame clinico, dei test di laboratorio e la data del trattamento con insetticidi e insetto-repellenti.
I capi bovini oggetto della movimentazione sono soggetti ai seguenti obblighi una volta introdotti nel territorio nazionale:
· è interdetta l'ulteriore movimentazione dei capi, per qualsiasi finalità, per un periodo minimo
· di 30 giorni successivi alla data di introduzione sul territorio nazionale;
· i capi devono essere sottoposti a un periodo di osservazione sanitaria di 28 giorni, durante tale periodo, il Veterinario Aziendale è incaricato di eseguire visite cliniche documentate volte ad accertare la costante assenza di sintomi riconducibili alla LSD;
· nel corso del periodo di osservazione, il detentore (allevatore) è tenuto a mantenere una registrazione giornaliera dello stato sanitario degli animali introdotti, nonché a procedere alla notifica tempestiva all'Autorità Competente in caso di riscontro di eventuali anomalie cliniche.
Le predette condizioni entrano in vigore a partire da lunedì 8 dicembre 2025 e restano valide
sino alla eventuale revisione dell’accordo sulla base delle mutate condizioni epidemiologiche e degli esiti delle attività di sorveglianza e controllo.
