09/06/2023

Torniamo sull’argomento relativo al pagamento accoppiato a favore delle coltivazioni per ribadire che se si coltiva sulla medesima superficie sia una coltura principale che una coltura secondaria, è possibile percepire il pagamento del sostegno accoppiato per entrambe le colture coltivate in epoche diverse, a condizione che non si tratti di un doppio pagamento per lo stesso premio o che gli interventi abbiano la stessa finalità. Inoltre, devono essere rispettate tutte le condizioni di ammissibilità di ciascun intervento, comprese le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle produzioni.

QUINDI LA SOIA DI SECONDO RACCOLTO DOPO UNA COLTURA PRINCIPALE (GRANO, COLZA, LOIETTO PISELLO, ECC.) PUO' PERCEPIRE IL PREMIO ACCOPPIATO.
L'importante è che la coltura sia inserita nel piano grafico e che sia fatta richiesta in Domanda Unica.

In particolare:
a) NON è possibile chiedere a premio per più di una volta sulla medesima superficie la stessa specie;
b) è possibile presentare richiesta per premi differenti per specie diverse che si susseguono sulla medesima superficie purché siano rispettate le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle rispettive produzioni;
c) per lo specifico premio alla coltivazione di girasole e colza, poiché sulla medesima superficie lo stesso premio può essere richiesto una sola volta, NON è possibile richiedere a premio la colza in primo raccolto ed il girasole in secondo raccolto o viceversa;
d) per gli specifici premi alla coltivazione di soia e alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia, NON è possibile richiedere entrambi i premi poiché gli stessi hanno la medesima finalità di sostegno, cioè favorire la produzione di proteine vegetali.

Relativamente al pagamento accoppiato di colza e girasole è richiesto il contratto di fornitura con un’industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione.

Si ricorda che per ottenere l’aiuto accoppiato per i seminativi è necessario portare a maturazione il prodotto. Le colture che a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute non raggiungono la fase di maturazione sono ammissibili all’aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi. Ai fini dell’accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l’agricoltore renda disponibile all’Organismo pagatore competente, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.