31/07/2026
È stato pubblicato il Decreto Interministeriale MASAF-MEF n. 0365846 del 27 luglio 2026, che disciplina le modalità di attuazione del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina destinati alle attività agricole, previsto dall'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. Il decreto, che entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del MASAF, individua AGEA quale soggetto gestore dell'incentivo.
La misura, inizialmente dotata di 30 milioni di euro e limitata agli acquisti di marzo 2026, è stata successivamente rafforzata con ulteriori 60 milioni ed estesa agli acquisti di aprile e maggio, per uno stanziamento complessivo di 90 milioni di euro per l'anno 2026.
Il quadro normativo - La base giuridica della misura è l'articolo 8-ter del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 maggio 2026, n. 89. Il credito d'imposta riguarda le spese sostenute nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nella misura massima del 20% della spesa ammissibile, ed è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, recante il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente.
Chi può accedere al credito - Possono presentare domanda le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che siano agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087 (disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento UE 2021/2115 sui pagamenti diretti della PAC).
Restano escluse dal beneficio le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente nonché le imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salve le deroghe per micro e piccole imprese.
Il decreto individua come beneficiarie le sole imprese agricole in possesso del requisito di agricoltore in attività, e non menziona le imprese di contoterzismo.
Le spese agevolabili - Sono ammissibili esclusivamente le spese, documentate da fattura e al netto dell'IVA, per l'acquisto di gasolio e/o benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole. Il decreto indica, a titolo di esempio: trattori agricoli o forestali, macchine agricole operatrici semoventi, macchine per lavorazioni del terreno, macchine per il raccolto, meccaniche e sollevatori telescopici ad uso esclusivamente agricolo, motopompe per irrigazione, gruppi elettrogeni agricoli, attrezzature, strumenti e macchinari leggeri, macchinari e strumenti per il riscaldamento delle serre orticole.
Sono espressamente escluse le spese per l'acquisto di gasolio e/o benzina destinati ad autovetture, a mezzi per il trasporto commerciale non agricolo e ad attrezzature non direttamente connesse al ciclo di produzione agricola.
Come e quando presentare la domanda - La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso la piattaforma telematica AGEA non appena sarà resa disponibile, direttamente dall’agricoltore o tramite un Centro di Assistenza Agricola sulla base di apposita delega. AGEA deve pubblicare le proprie Istruzioni operative entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, definendo le date di apertura e chiusura del portale. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2026.
La domanda dovrà contenere i dati anagrafici dell'impresa, l'ammontare delle spese sostenute, l'importo del credito teoricamente spettante, l'indicazione di eventuali altri aiuti ricevuti sugli stessi costi e le dichiarazioni relative ai requisiti di accesso. Alla domanda vanno allegate le copie delle fatture di acquisto del carburante.
Determinazione dell'importo e utilizzo del credito Conclusa la fase di presentazione, AGEA avrà venti giorni per verificare le domande ammissibili, quantificare i crediti complessivamente richiesti e stabilire la percentuale effettivamente riconoscibile: il 20% pieno se le risorse sono sufficienti, oppure una percentuale ridotta proporzionalmente in caso di richieste eccedenti lo stanziamento. Ai fini del calcolo, l'importo complessivo richiesto viene decurtato degli oneri di gestione riconosciuti ad AGEA, fissati dal decreto in 200.000 euro a valere sulle risorse della misura. Il credito non potrà comunque superare i 50.000 euro per impresa. Il provvedimento di concessione sarà pubblicato sul sito istituzionale di AGEA, con valore di comunicazione ai beneficiari.
Il credito riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 telematico, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione AGEA ed entro il 31 dicembre 2026, senza possibilità di ripartizione negli anni. Non si applicano gli ordinari limiti di compensazione né il divieto previsto in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo. Il credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Non appena saranno pubblicate le Istruzioni operative di AGEA, sarà nostra cura darne informazione.
