04/09/2026

Con sentenza n. 13264/2026, il TAR Lazio si è pronunciato su un tema di grande interesse per il settore agricolo: la disciplina della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari e il ruolo del Monitoraggio ISMEA dei costi medi di produzione. La pronuncia, pur confermando l'impianto normativo anti-pratiche sleali, accoglie in parte le istanze di Italmopa e di numerose aziende del settore molitorio e annulla il Monitoraggio ISMEA 2025 sul frumento, imponendo per il futuro un percorso partecipativo trasparente con le associazioni e gli operatori di filiera.
La materia trova la propria origine nella Direttiva UE 2019/633 sul contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, recepita in Italia dal D.lgs. n. 198/2021. Tra le pratiche vietate, l'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto individua la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi inferiori ai costi di produzione (la cosiddetta vendita sottocosto).
Per i prodotti freschi e deperibili, l'art. 7, comma 3 prevede inoltre un meccanismo di sostituzione automatica del prezzo: in caso di violazione del divieto, il prezzo pattuito dalle parti viene sostituito di diritto da quello risultante dalle fatture o, in mancanza, dal costo medio di produzione rilevato da ISMEA, ai sensi dell'art. 2, lett. o-bis) del medesimo Decreto.

Il ricorso di Italmopa e delle aziende molitorie
Italmopa (Associazione Industriali Mugnai d'Italia) e numerose società del settore molitorio hanno impugnato il Monitoraggio ISMEA "costi medi di produzione in agricoltura: raccolto frumento 2025", pubblicato il 29 settembre 2025, contestando tra l'altro l'incostituzionalità e l'incompatibilità con il diritto UE delle norme applicate da ISMEA, nonché la mancata garanzia di un contraddittorio con gli operatori interessati nella fase di elaborazione dei dati.

La decisione del TAR
Il Tribunale ha respinto le censure di incostituzionalità e di contrasto con la normativa UE: il Monitoraggio ISMEA resta legittimo nel suo impianto generale.
Il TAR ha chiarito che il costo medio di produzione non è un "prezzo minimo inderogabile": ISMEA si limita a rilevare dati esistenti sul mercato, senza determinarli in modo autoritativo.
Il mero scostamento dal costo medio ISMEA non basta, da solo, a configurare la vendita sottocosto: l'illecito richiede sempre l'accertamento in concreto del costo di produzione effettivamente sostenuto dall'azienda, da parte delle Autorità competenti. Il TAR ha invece accolto la censura sulla partecipazione procedimentale: il Monitoraggio non è mera statistica, ma vera attività amministrativa con effetti "para-regolatori" sul mercato, anche in virtù del meccanismo di sostituzione automatica dei prezzi ex art. 7, comma 3.
Di conseguenza, il Monitoraggio 2025 sul frumento è stato annullato: ISMEA dovrà rideterminare i costi medi garantendo forme adeguate di partecipazione delle associazioni e degli operatori di filiera, e l'accesso alle informazioni rilevanti, nel rispetto di riservatezza e anonimato.

Una decisione rilevante
La pronuncia contiene un principio di garanzia importante per le imprese agricole: la vendita sotto il costo medio ISMEA non è, di per sé, una pratica sleale. Lo diventa solo se il prezzo praticato risulta inferiore ai costi di produzione effettivamente sostenuti dall'impresa che vende, accertati caso per caso dalle Autorità competenti. Anche vendendo sotto il costo medio rilevato da ISMEA, quindi, nessuna contestazione è possibile se il prezzo resta comunque superiore ai costi realmente sostenuti.
Al tempo stesso, il riconoscimento della natura autoritativa e discrezionale del Monitoraggio, e il conseguente obbligo di coinvolgimento degli interessati nel procedimento, rafforza la posizione degli agricoltori: i futuri rilevamenti ISMEA dovranno essere costruiti con il contributo delle associazioni di categoria e degli operatori di filiera, e non più attraverso processi unilaterali, garantendo parametri più aderenti alla realtà economica del settore.