22/05/2026
Con il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 — il c.d. "decreto Lavoro" o "decreto Primo Maggio" — il legislatore ha introdotto una nuova misura a sostegno dell'occupazione giovanile stabile: il Bonus Giovani 2026. L'INPS, con la Circolare n. 55 del 14 maggio 2026, ha ora fornito le prime istruzioni operative per la sua concreta fruizione.
Il Bonus Giovani 2026 è un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati — con esclusione dei premi INAIL — per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
Possono beneficiare dell'agevolazione i datori di lavoro che assumono giovani che, alla data dell'assunzione, non abbiano ancora compiuto 35 anni e siano qualificabili come soggetti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea.
La circolare distingue con precisione due profili, poiché dalla corretta classificazione dipende la durata del beneficio.
Sono considerati "molto svantaggiati", con diritto all'esonero per un massimo di 24 mesi, i giovani under 35 privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi se ricadono in specifiche sottocategorie: lavoratori privi di diploma di scuola superiore o di qualifica professionale (livello ISCED 3), persone sole con familiari a carico, appartenenti a minoranze etniche con esigenze di rafforzamento linguistico o professionale, nonché lavoratori in settori con forte disparità di genere che appartengano al genere sottorappresentato.
Sono invece considerati "svantaggiati", con esonero per un massimo di 12 mesi, i giovani tra i 15 e i 24 anni e coloro che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione tecnica del D.M. 17 ottobre 2017.
L'esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di:
- 500 euro mensili per lavoratore, nelle ipotesi ordinarie;
- 650 euro mensili per le assunzioni presso unità produttive ubicate nelle regioni della ZES Unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria).
Il massimale più elevato è collegato al luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, non alla sede legale dell'impresa. In caso di trasferimento del lavoratore fuori dall'area ZES, il tetto mensile torna a 500 euro dal mese di paga successivo.
L'accesso al beneficio è subordinato al rispetto di alcune condizioni sostanziali:
- Incremento occupazionale netto. L'assunzione deve determinare un reale aumento dell'organico, verificato mensilmente in Unità di Lavoro Annuo (ULA) rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, considerando l'intera compagine aziendale incluse le società controllate o collegate.
- Divieto di licenziamenti nei sei mesi precedenti. Non possono accedere all'esonero i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva nei sei mesi antecedenti l'assunzione incentivata.
- Divieto di licenziamenti nei sei mesi successivi. Se nei sei mesi seguenti l'assunzione viene licenziato il lavoratore assunto, o un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, l'esonero è revocato e il beneficio già fruito viene recuperato. Fanno eccezione i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro o per superamento del periodo di comporto.
- Regolarità contributiva e contrattuale. Il datore di lavoro deve essere in possesso del DURC regolare e rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al settore.
I datori di lavoro interessati devono inviare all'INPS il modulo di istanza telematico disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026". L'INPS comunicherà con apposito messaggio istituzionale la data di attivazione della piattaforma, non ancora disponibile al momento della pubblicazione della circolare. La domanda può essere presentata sia per assunzioni già perfezionate sia per rapporti di lavoro non ancora avviati.
La misura è finanziata nei limiti di specifici tetti di spesa: 109,7 milioni di euro per il 2026, 252,4 milioni per il 2027 e 135,4 milioni per il 2028. Al raggiungimento dei limiti di spesa autorizzati, anche solo in via prospettica, l'INPS cesserà di accogliere nuove domande. È quindi consigliabile procedere tempestivamente con la presentazione delle istanze.
