07/08/2026

Con l'inizio della stagione della raccolta, molte aziende si preparano ad assumere operai a tempo determinato per periodi brevi e intensi di lavoro, ricordiamo che anche per questi rapporti di lavoro, per quanto brevi, l'obbligo di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro non viene meno.

Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025 anche l'operaio stagionale deve ricevere la formazione prevista prima di essere adibito alla mansione ed essere esposto ai relativi rischi quindi, in pratica, prima del primo giorno di vendemmia o di raccolta.

Il settore agricolo è classificato dall'Accordo come settore a rischio medio. Per i lavoratori addetti a mansioni generiche, la durata minima complessiva del corso è di 12 ore, così suddivise:

●       4 ore di formazione generale (comune a tutti i settori, costituisce credito formativo permanente per il lavoratore);

●       8 ore di formazione specifica, calibrata sui rischi individuati nel DVR, in relazione alla mansione concretamente svolta dal lavoratore (es.: movimentazione manuale dei carichi, uso di attrezzature, agenti fisici e biologici, ecc.).

Attenzione: se l'operaio stagionale viene addetto alla conduzione di trattori, piattaforme di raccolta o altre attrezzature che richiedono un'abilitazione specifica (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08), è necessaria formazione aggiuntiva dedicata, che si aggiunge — non sostituisce — quella di base.

La semplificazione per gli stagionali fino a 50 giornate l'anno
Per le lavorazioni generiche e semplici della vendemmia e della raccolta — quelle che non richiedono competenze professionali specifiche e non comportano l'uso di attrezzature soggette ad abilitazione — resta in vigore una semplificazione pensata proprio per il settore agricolo, introdotta dal Decreto Interministeriale 27 marzo 2013 e tuttora applicabile anche dopo il nuovo Accordo del 2025.

La semplificazione si applica ai lavoratori stagionali che, presso la stessa azienda, non superano le 50 giornate lavorative nell'anno, e prevede quanto segue:
●       l'obbligo di informazione e formazione si considera assolto mediante la consegna al lavoratore di appositi documenti informativi, che spieghino in modo chiaro i rischi del lavoro e le misure di sicurezza da adottare;
●       questi documenti devono essere certificati dalla ASL oppure da un ente bilaterale o organismo paritetico del settore agricolo, a livello nazionale o territoriale — non possono essere prodotti liberamente dall'azienda;
●       per i lavoratori di provenienza straniera va garantita la comprensione della lingua in cui sono redatti i documenti;
●       anche la sorveglianza sanitaria è semplificata: una visita medica preventiva, con validità annuale, consente al lavoratore di prestare la propria attività stagionale nel limite delle 50 giornate, senza necessità di ulteriori accertamenti, salvo che il lavoratore sia esposto a rischi specifici, per i quali la sorveglianza sanitaria resta comunque dovuta per intero.

È importante intendere questa misura per quello che è: una modalità semplificata per adempiere all'obbligo, non un esonero. L'azienda resta comunque tenuta a conservare la documentazione (il documento informativo consegnato, la certificazione della visita medica con una breve dichiarazione di consegna) come prova dell'adempimento, da tenere a disposizione in caso di controllo.