10/07/2026
A partire dal 1° luglio 2026, all’atto di una nuova assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un’informativa dettagliata su quanto previsto in materia di previdenza complementare come riformata dalla Legge di Bilancio per il 2026: meccanismo di adesione automatica, scelte disponibili, tempistiche, forme pensionistiche di destinazione sulla base del contratto collettivo (anche aziendale o territoriale) applicato in azienda, nonché a consegnare al lavoratore un modulo per la scelta di destinazione del TFR.
Il lavoratore, infatti, entro 60 giorni dalla data di assunzione (e non più 6 mesi come nel precedente meccanismo di silenzio-assenso), deve effettuare una scelta esplicita sulla destinazione del proprio TFR (se mantenerlo in azienda o se destinarlo ad un fondo di previdenza complementare). In assenza di una scelta esplicita nei 60 giorni, scatterà l’adesione automatica alla forma pensionistica individuata in base al CCNL applicabile in azienda.
Nel caso di un “lavoratore di prima assunzione”, cioè di un soggetto che non è mai stato prima un lavoratore subordinato, la scelta del lavoratore è totalmente libera: entro i 60 giorni dalla data di assunzione potrà decidere di lasciare il TFR in azienda (o Fondo Tesoreria INPS per le aziende obbligate), di iscriversi ad una qualsiasi forma pensionistica complementare, o di aderire al fondo negoziale individuato dal contratto collettivo applicato. La scelta iniziale di mantenere il TFR in azienda, potrà essere sempre rivista successivamente dal lavoratore, che potrà iscriversi ad un fondo pensione liberamente scelto o al fondo negoziale di riferimento. Nel caso il lavoratore scelga di aderire a un fondo complementare, tale scelta è irrevocabile, cioè non potrà più optare per lasciare il TFR in azienda.
Se si tratta invece di un “lavoratore non di prima assunzione”, cioè di un soggetto che ha già avuto in passato un rapporto di lavoro subordinato e viene dunque "riassunto", la destinazione del TFR dipenderà dalla situazione preesistente. Sarà necessario, pertanto, che il lavoratore fornisca al datore di lavoro un’apposita dichiarazione. Qualora dichiari di non essere mai stato iscritto ad un fondo di previdenza complementare con versamento del TFR, potrà scegliere liberamente cosa fare e dunque di mantenerlo presso l’azienda (o Fondo Tesoreria Inps per le aziende obbligate) o destinarlo al fondo collettivo di riferimento o ad altra forma pensionistica complementare. Qualora, invece, dichiari di avere già un'adesione attiva a una forma pensionistica alimentata con il TFR, essendo una scelta irrevocabile, il TFR maturando dovrà essere destinato al fondo complementare.
Dal 6 luglio scorso sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato un modello provvisorio del modulo che i datori di lavoro dovranno utilizzare per acquisire le dichiarazioni dei lavoratori in merito alla destinazione del TFR.
Il modello, disponibile al seguente link https://drive.google.com/file/d/1KJzffyNo_cgXyYKiTAuOMmKc0nmK8sNY/view?usp=sharing, si compone di una parte informativa, che il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore e delle sezioni destinate a raccogliere le dichiarazioni di quest’ultimo, differenziate in relazione alla sua posizione (lavoratore di prima assunzione o non di prima assunzione), nonché le opzioni esercitabili entro 60 giorni dall’assunzione in ordine alla destinazione del TFR e all’eventuale adesione alla previdenza complementare.
Si evidenzia che il modello ha carattere provvisorio e che la modulistica definitiva sarà approvata con successivo decreto interministeriale.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare il modello compilato e firmato dal lavoratore.
In caso di adesione automatica (che avviene se entro i 60 giorni il lavoratore non effettua una scelta consegnando il modulo sulla destinazione del TFR) il datore di lavoro deve darne comunicazione al Fondo di destinazione ed effettuare i versamenti (TFR maturando, contributo datoriale e del lavoratore previsti dal CCNL di riferimento), a partire dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, includendo le quote arretrate maturate dalla data di assunzione.
L’Ufficio Paghe di Confagricoltura Rovigo è a disposizione delle aziende interessate ad avere ulteriori chiarimenti.
