29/05/2026
Lo scorso 24 maggio si è concluso il periodo transitorio di 12 mesi previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Durante tale periodo è stata consentita l’erogazione dei corsi secondo la disciplina previgente. A decorrere dal 25 maggio 2026, pertanto, i corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovranno essere avviati nel rispetto delle nuove disposizioni contenute nell’Accordo medesimo, che ha sostituito e abrogato i precedenti Accordi Stato-Regioni in materia di formazione.
Resta fermo che la formazione già validamente svolta secondo la disciplina previgente conserva la propria efficacia, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie e dalle tabelle di riconoscimento dei crediti formativi contenute nell’Accordo. Sarà in ogni caso necessario verificare, con riferimento alle singole fattispecie, la coerenza dei percorsi formativi già effettuati rispetto ai nuovi obblighi e alle nuove scadenze di aggiornamento.
Alla luce dell’imminente conclusione del periodo transitorio, richiamiamo di seguito le principali novità introdotte dall’Accordo, con particolare riferimento ai profili di maggiore interesse per le aziende agricole.
- La nuova formazione obbligatoria del datore di lavoro, della durata minima di 16 ore, dovrà essere completata entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo e, quindi, entro il 24 maggio 2027. Resta fermo che, secondo le tabelle di riconoscimento dei crediti formativi previste dall’Accordo, i datori di lavoro già formati per lo svolgimento diretto dei compiti di RSPP beneficiano del riconoscimento del credito formativo totale rispetto al corso per datore di lavoro.
- Per i datori di lavoro che intendano assumere direttamente, per la prima volta, i compiti del servizio di prevenzione e protezione, l’Accordo prevede uno specifico percorso formativo per datore di lavoro RSPP, articolato in un modulo comune (8 ore) e del modulo tecnico-integrativo specifico per il settore agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore).
- Per i preposti, il nuovo Accordo prevede una durata minima del corso pari a 12 ore, con aggiornamento biennale di almeno 6 ore; inoltre, i preposti in possesso di un attestato da oltre due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo dovranno effettuare l’aggiornamento entro il termine previsto dalle disposizioni transitorie.
- Per i dirigenti, la durata del corso viene ridotta a 12 ore (rispetto le 16 ore previgenti), ferma restando la periodicità quinquennale dell’aggiornamento.
- Vengono introdotti specifici obblighi formativi per alcune attrezzature di lavoro precedentemente non disciplinate in modo espresso, tra cui il Carroponte e la macchina agricola raccogli frutta (4 ore di teoria e 4 ore di pratica), comunemente detta “carro raccoglifrutta”.
- Viene inoltre disciplinato uno specifico percorso formativo per i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ai sensi del d.P.R. n.177/2011 (“Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti”), con una durata minima di 12 ore, di cui una parte significativa (8 ore) dedicata alle esercitazioni pratiche.
- L’organizzazione dei corsi dovrà avvenire secondo le nuove regole previste dall’Accordo, anche con riferimento ai soggetti formatori, al progetto formativo, al numero massimo di partecipanti, alle modalità di erogazione, alla frequenza minima e alla verifica finale di apprendimento. Di ciò se ne sta facendo carico Erapra, l’Ente di formazione di Confagricoltura Veneto.
Si segnala, inoltre, che l’Accordo non ripropone la precedente previsione che consentiva, in caso di impossibilità di avviare il lavoratore ai corsi anteriormente o contestualmente all’assunzione, di completare la formazione entro 60 giorni. Tale aspetto assume particolare rilievo per il settore agricolo, caratterizzato da esigenze organizzative specifiche e da frequente ricorso a manodopera stagionale.
Alla luce di tale criticità, Confagricoltura ha rappresentato nelle sedi competenti, in particolare presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la necessità di intervenire sull’attuale disciplina, al fine di reintrodurre un’adeguata finestra temporale per il completamento della formazione dei lavoratori neoassunti.
