20/06/2026
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori con la conseguente elaborazione di una relazione contenuta in un apposito documento, opportunamente aggiornato, nel quale indica le misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale, e del medico competente, qualora nominato, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.
Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (interno o esterno), designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza, e individua il preposto, qualora presente, in quanto incaricato di effettuare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza.
Il datore di lavoro che non svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve frequentare uno specifico nuovo corso di formazione.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare ad ogni lavoratore, all’atto dell’assunzione, in riferimento ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, un’adeguata informazione, formazione e addestramento. Nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda agricola un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, gli adempimenti relativi all’informazione e formazione si considerano assolti mediante la consegna di appositi documenti che contengano indicazioni idonee.
Per gli operatori di determinate attrezzature di lavoro (ad es. trattore, carro raccoglifrutta dotato di piattaforma di lavoro elevabile, ecc.) è richiesta una specifica abilitazione.
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto o, se antecedenti a tali disposizioni, ai requisiti generali di sicurezza, garantendo nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza attraverso idonea manutenzione; il datore di lavoro dove inoltre assicurare che i luoghi di lavoro e gli impianti siano conformi ai requisiti previsti per legge.
Si ricorda che, fermo restando la valutazione (anche) del rischio microclima, dal 3 giugno al 15 settembre 2026, dalle ore 12.30 alle 16, nel territorio emiliano romagnolo, nel settore agricolo e florovivaistico, è vietato lo svolgimento di attività con esposizione prolungata al sole, a fronte di un livello di rischio “Alto” nelle zone evidenziate sul sito internet Worklimate.
Per qualsiasi dubbio o richiesta contattate il referente del servizio Sicurezza sui luoghi di lavoro di Confagricoltura Rovigo geom. Michele Cichella formazione@agriro.eu 0425-204427
