28/08/2026

La Regione del Veneto ha recentemente diffuso nuovo materiale informativo relativo al problema Randon destinato ai datori di lavoro. Riepiloghiamo di seguito gli obblighi normativi di riferimento e indichiamo il sito della Regione in cui è reperibile il suddetto materiale informativo.
La Regione con DGR n. 464 del 2 maggio 2025 (elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2025), ha individuato 21 comuni del territorio regionale come "aree prioritarie" a rischio radon, in attuazione del Piano Nazionale d'Azione per il Radon (PNAR) 2023-2032 e del D.Lgs. 101/2020. Si tratta di comuni nei quali almeno il 15% degli edifici al piano terra supera il livello di riferimento di 300 Bq/m³ di concentrazione media annua di radon. L'individuazione di queste aree comporta l'estensione degli obblighi di misurazione anche ai luoghi di lavoro situati al piano terra o seminterrati.

Le imprese con sede operativa nei seguenti comuni sono direttamente interessate dagli obblighi di misurazione del radon nei luoghi di lavoro al piano terra o inferiori:

Provincia

Comune

BL

Borca di Cadore

BL

Cibiana di Cadore

PD

Cinto Euganeo

VI

Dueville

TV

Fonte

VI

Foza

VI

Lusiana Conco

BL

Ospitale di Cadore

BL

Perarolo di Cadore

TV

Ponzano Veneto

BL

Rivamonte Agordino

BL

San Vito di Cadore

VI

Schio

VR

Selva di Progno

BL

Tambre

PD

Torreglia

VI

Valdagno

VI

Valdastico

VI

Valli del Pasubio

TV

Vedelago

PD

Vo'

Chi è obbligato a misurare il radon: attenzione, non solo i 21 comuni
L'obbligo di misurazione, disciplinato dal D.Lgs. 101/2020, riguarda quattro categorie di luoghi di lavoro con termini e ambiti territoriali diversi (fonte: pagina dedicata della Regione del Veneto). È importante distinguerle, perché non tutte si applicano solo ai 21 comuni:

●       Luoghi di lavoro sotterranei — obbligo esteso a tutta la Regione (non solo aree prioritarie): termine di misurazione 24 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 101/2020 (27 agosto 2020), quindi già scaduto il 27 agosto 2022; per le imprese avviate dopo tale data, l'obbligo decorre dall'avvio dell'attività;

●       Luoghi di lavoro semisotterranei o al piano terra situati nei 21 comuni individuati come aree prioritarie (elenco sopra) — termine di misurazione 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'elenco (20 maggio 2025), quindi entro il 20 novembre 2026; per le nuove imprese, obbligo dall'avvio dell'attività. È questo l'obbligo di più recente introduzione e di maggiore interesse per le aziende associate nei comuni interessati;

●       Locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell'acqua in vasca aperta, impianti di imbottigliamento di acque minerali e centrali idroelettriche — in tutta la Regione, anche fuori dalle aree prioritarie: termine 24 mesi dalla pubblicazione del PNAR (11 gennaio 2024), quindi scaduto l'11 gennaio 2026; per le nuove imprese, dall'avvio dell'attività;

●       Stabilimenti termali — in tutta la Regione, anche fuori dalle aree prioritarie: termine 24 mesi dal 27 agosto 2020, quindi scaduto il 27 agosto 2022; per le nuove imprese, dall'avvio dell'attività.

Il datore di lavoro deve rivolgersi ai servizi di dosimetria riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs. 101/2020. La misurazione ha durata annuale, con sostituzione dei dosimetri dopo 6 mesi (6+6 mesi). I servizi di dosimetria comunicano i risultati al datore di lavoro e all'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN).
L'esito delle misure va conservato e costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008.

Cosa succede in base al risultato
●       Concentrazione inferiore a 300 Bq/m³: la situazione è sotto controllo; restano comunque previsti controlli periodici;
●       Concentrazione superiore a 300 Bq/m³: scatta l'obbligo di intervento. Il datore di lavoro deve comunicare i risultati agli organi di vigilanza competenti (ULSS, ARPAV, Ispettorato Nazionale del Lavoro) e rivolgersi a un esperto in interventi di risanamento radon per interventi correttivi (sigillatura di crepe, sistemi di ventilazione forzata, depressurizzazione del suolo sotto la soletta, impermeabilizzazione, pressurizzazione dei locali). Gli interventi di risanamento devono concludersi entro 2 anni, con verifica dell'efficacia mediante nuova misurazione.

Materiale informativo e approfondimenti
La Regione del Veneto ha reso disponibile materiale informativo (pieghevole e volantino) sul portale della salute: Radon | Regione del Veneto e sul sito ARPA Veneto: www.arpa.veneto.it (sezione radioattività/radon).