30/10/2026
Fino al 20 novembre 2026 le imprese agricole possono chiedere ad AGEA il contributo a fondo perduto per i maggiori costi di gasolio e benzina acquistati tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026. La misura, prevista dall'art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, è diventata operativa con la delibera del Direttore AGEA n. 57/2026 e le Istruzioni operative n. 91/2026, pubblicate il 27 ottobre. Si tratta della prosecuzione del sostegno già concesso come credito d'imposta (art. 8-ter del D.L. 38/2026) per gli acquisti di marzo-maggio, con una differenza importante: questa volta l'aiuto viene accreditato direttamente sul conto dell'azienda e non si utilizza in compensazione.
Possono accedere le imprese agricole di qualsiasi forma giuridica e regime contabile qualificate come agricoltori in attività (art. 4 del D.M. 660087/2022), che possiedano anche almeno uno dei seguenti requisiti:
- iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese in stato "attivo" (impresa agricola, piccolo imprenditore agricolo o coltivatore diretto);
- iscrizione alla previdenza agricola INPS come coltivatore diretto, IAP, colono o mezzadro;
- partita IVA agricola attiva (codice ATECO 01) con dichiarazione IVA 2026; la sola partita IVA è sufficiente se oltre il 50% delle superfici ricade in zone montane o svantaggiate, o se l'attività è iniziata nel 2026 o a novembre-dicembre 2025.
Per le aziende con volume d'affari fino a 7.000 euro valgono le stesse modalità documentali già previste per il credito d'imposta.
Il contributo è pari al 20% della spesa ammissibile al netto dell'IVA, con un massimo di 45 centesimi per litro. Sono ammessi i carburanti per mezzi e attrezzature agricole, comprese motopompe, gruppi elettrogeni agricoli e riscaldamento delle serre orticole; restano esclusi autovetture, trasporto commerciale non agricolo e attrezzature estranee al ciclo produttivo. La dotazione è di 60 milioni di euro: se le richieste la superano, AGEA applicherà una riduzione proporzionale. Va rispettato il tetto di 50.000 euro per impresa per gli aiuti del quadro temporaneo. L'importo non concorre al reddito d'impresa né alla base imponibile IRAP.
La domanda si presenta solo per via telematica sulla piattaforma AGEA/SIAN, con SPID, CIE o CNS, oppure tramite il CAA mandatario su delega dell'impresa. Il modulo è precompilato con i dati del fascicolo aziendale e va completato con le fatture di acquisto: quelle in formato XML, caricate dal cassetto fiscale, riportano automaticamente i dati, mentre per i PDF vanno inseriti a mano. In caso di fatture miste si indica solo la quota di carburante ammissibile.
Sono ammesse anche le fatture emesse dopo il 15 ottobre, purché riferite a carburante consegnato entro quella data: nel quadro B vanno indicati numero e data del DDT, da allegare se non riportato in fattura. Il richiedente dichiara infine l'uso esclusivamente agricolo del carburante, il possesso dei requisiti e gli altri aiuti ricevuti, nel rispetto dei limiti di cumulo.
AGEA verifica requisiti e fatture, determina l'importo e lo accredita sul conto bancario o postale associato al fascicolo aziendale. È previsto un iter accelerato di circa 30 giorni, ma al momento non è possibile indicare una data certa di pagamento. Le verifiche fiscali e sul DURC sono rinviate, non eliminate: restano possibili controlli successivi e recuperi delle somme non dovute.
