07/08/2026

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 174 del 29 luglio 2026 il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 22 luglio 2026, che dichiara il carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della specie Granchio blu (Callinectes sapidus) verificatosi, nelle acque interne e marittime della Regione del Veneto, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
La Regione del Veneto ha diffuso le indicazioni operative per la presentazione delle domande di contributo e per il perfezionamento delle relative istruttorie, con nota della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (prot. n. 0448114 del 31 luglio 2026), che riportiamo di seguito nei suoi contenuti essenziali.

Termine per la presentazione delle domande
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo è il 12 settembre 2026. Il termine è fissato in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 102/2004.

Modalità di presentazione
Le domande devono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma dedicata di AVEPA, secondo la modulistica e le procedure predisposte dall'Agenzia.
È condizione necessaria per l'accesso al contributo la preventiva iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario, tramite costituzione del Fascicolo Aziendale (DPR n. 503/1999), secondo le modalità stabilite dalle DGR n. 3758/2004, n. 4098/2005 e n. 900/2020.

Chi può beneficiare del contributo
Possono beneficiare degli interventi le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I al regolamento (UE) 2022/2473, attive nel settore della produzione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, colpite dall'evento e in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale n. 65185 del 9 febbraio 2024 e alla circolare ministeriale prot. n. 176128 del 17 aprile 2024.

Requisiti di attività e specie interessate
In sede di perizia asseverata (circolare ministeriale prot. n. 176128/2024), le imprese richiedenti devono dimostrare di aver svolto nel corso del 2025, all'interno delle aree delimitate dal decreto ministeriale del 22 luglio 2026, almeno una delle seguenti attività:

  • allevamento di molluschi nelle aree lagunari;
  • pesca professionale di molluschi nelle aree lagunari;
  • pesca professionale con reti da posta nelle aree lagunari.

Resta fermo il requisito generale del superamento del 30% di calo di produzione rispetto alla produzione complessiva. Ai fini del calcolo della soglia, il calo deve essersi verificato a carico di una o più delle seguenti specie: anguilla, boga, branzino, tutte le specie di cefali, tutte le specie di ghiozzi, latterino, mormora, ombrina, orata, passera, salpa, canocchia, granchio verde, gamberetto grigio, gamberetto di laguna, gamberetto di porto, seppia, ostrica, ostrica giapponese, vongola verace nostrana e vongola verace filippina.