22/05/2026
Lo scorso 15 maggio è stata pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 110 la Legge 21 aprile 2026, n. 75 (che entrerà in vigore sabato 30 maggio 2026), recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, introducendo un intervento organico volto a rafforzare in modo sistematico la tutela del patrimonio agroalimentare mediante una significativa revisione del Codice penale, del Codice di procedura penale e della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.
Il fulcro della riforma è rappresentato dalle modifiche apportate al Codice penale, che si articolano su un duplice piano: la ridefinizione del trattamento sanzionatorio delle fattispecie già esistesti e l’introduzione di nuove incriminazioni.
In primo luogo, il legislatore ha provveduto ad una nuova rubricazione del Titolo VIII del libro II del Codice penale con l’espresso richiamo al patrimonio agroalimentare quale ulteriore bene giuridico protetto.
In secondo luogo, vengono introdotti i reati di frode alimentare (articolo 517-sexies), che sostituisce la vendita di sostanze alimentari non genuine, e di commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-septies), entrambi caratterizzati dalla finalità di tutela anticipata del consumatore e del mercato, in quanto colpiscono condotte che si collocano anche nelle fasi precedenti alla vendita, quali produzione, importazione, esportazione, trasporto, distribuzione e commercializzazione anche mediante strumenti digitali, laddove i prodotti alimentari, comprese acque e bevande, risultino difformi rispetto a quanto dichiarato in termini di origine, provenienza, qualità o quantità ovvero siano accompagnati da segni, indicazioni o elementi idonei a trarre in inganno l’acquirente; tali fattispecie richiedono un dolo specifico, consistente nella volontà di conseguire un profitto inducendo in errore il consumatore, e si applicano a tutti gli operatori della filiera agroalimentare, con un impatto rilevante sull’organizzazione delle attività produttive e commerciali.
In particolare il reato di “frode alimentare”, punisce chiunque, nell’esercizio di attività agricola, industriale o commerciale, nonché di intermediazione, importazione o esportazione, ponga in circolazione – anche mediante strumenti digitali o tecniche di comunicazione a distanza – alimenti, acque o bevande che, per origine, provenienza, qualità o quantità, risultino sostanzialmente difformi da quanto dichiarato o pattuito, con la pena della reclusione da due mesi a un anno e della multa da euro 1.000 a euro 4.000; la punibilità è esclusa per i casi di limitata offensività per il consumatore. Il reato “commercio di alimenti con segni mendaci”, sanziona invece l’impiego di segni distintivi, indicazioni o rappresentazioni, anche figurative, idonei a indurre in errore il compratore circa origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o degli ingredienti, prevedendo la reclusione da tre a diciotto mesi e la multa fino a euro 20.000. La condotta deve essere caratterizzata da una finalità ingannatoria. Con riferimento all’ambito soggettivo, la nuova fattispecie è applicabile a chi esercita una attività agricola, industriale, commerciale, di importazione o di esportazione, oppure di intermediazione di alimenti, comprese acque e bevande.
Inoltre, parallelamente, è stato sensibilmente inasprito il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 517-quater c.p. in materia di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, per il quale è ora stabilita la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000, con estensione della rilevanza penale anche a condotte prodromiche all’immissione sul mercato (es. la spedizione in transito, l’esportazione, il trasporto, la somministrazione e l’offerta di prodotti agroalimentari).
