23/10/2026

Con la DGR n. 1125 del 13 ottobre 2026, pubblicata sul BUR n. 142 del 20 ottobre, la Regione del Veneto ha dato attuazione al DM 21 gennaio 2022 (attuativo del D.Lgs. 75/2018, Testo unico delle piante officinali), istituendo l’Elenco della Regione del Veneto dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee e approvando, nell’Allegato A, la disciplina per il rilascio dell’autorizzazione. Da ora la raccolta di specie officinali spontanee con finalità commerciali è riservata a chi ha conseguito l’autorizzazione regionale.
L’autorizzazione è rilasciata su domanda dell’interessato in possesso dei seguenti requisiti:
•    età minima di 18 anni;
•    qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile;
•    frequenza del corso di formazione e superamento dell’esame abilitativo presso un ente formativo accreditato e autorizzato dalla Regione (es. Erapra Veneto).

Il raccoglitore deve inoltre garantire la tracciabilità del prodotto raccolto e il rispetto dei requisiti fiscali e igienico-sanitari previsti per raccolta, trasformazione e vendita. Esonero dal corso: chi ha superato un esame di botanica farmaceutica nel percorso di laurea non deve frequentare le lezioni, ma resta obbligato a sostenere l’esame abilitativo.

Domanda, validità e rinnovo - La domanda va inviata via PEC alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare, con i moduli che saranno approvati da un successivo decreto e pubblicati sul sito regionale. La Regione conclude l’istruttoria entro 3 mesi, rilascia l’autorizzazione e iscrive il richiedente nell’Elenco. L’autorizzazione è valida su tutto il territorio nazionale, dura cinque anni, è personale e non cedibile.
Il rinnovo per ulteriori cinque anni va chiesto via PEC nei sei mesi precedenti la scadenza, autocertificando il mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo e allegando l’attestato di un corso di aggiornamento (massimo 20 ore) frequentato non prima di un anno dalla scadenza. Se i corsi non sono disponibili, basta comunicarlo: l’autorizzazione è prorogata di un anno, entro il quale l’aggiornamento deve comunque essere frequentato e documentato.
L’autorizzazione decade se il rinnovo non viene chiesto nei termini o se, in caso di proroga, il corso di aggiornamento non viene frequentato entro l’anno. È revocata se viene accertata la mancanza dei requisiti iniziali. In caso di non conformità rilevate nei controlli, l’Autorità competente può disporre sospensione, revoca e cancellazione dall’Elenco. Chi è stato cancellato può ripresentare domanda, ma solo dopo aver rifrequentato il corso e superato di nuovo l’esame.

Restano da adottare, con decreti del Direttore della Direzione Prevenzione, la modulistica e le linee guida sui corsi di formazione e di aggiornamento; le linee guida per l’esame finale sono già state approvate con DDR n. 13729 del 19 maggio 2026. E.R.A.P.R.A. Veneto, ente di formazione di Confagricoltura Veneto, segue l’attuazione della norma e la programmazione dei percorsi formativi abilitanti. Per informazioni erapra@confagricolturaveneto.it .