07/08/2026

Il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr – Packaging and Packaging Waste Regulation) entra in applicazione generale dal 12 agosto 2026. Da quella data scatta un primo adempimento operativo concreto, che riguarda direttamente le aziende agricole e agroalimentari che confezionano e immettono sul mercato prodotti imballati: l'obbligo di predisporre e conservare la dichiarazione di conformità dell'imballaggio, prevista dall'articolo 39 del Regolamento.

La dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità Ue è il documento con cui il fabbricante attesta formalmente che l'imballaggio rispetta i requisiti di sostenibilità stabiliti dagli articoli da 5 a 12 del Regolamento. Va compilata secondo lo schema dell'Allegato VIII, sulla base della documentazione tecnica prevista dall'Allegato VII, e non richiede un modello obbligatorio: può essere predisposta in Word, Excel o altro formato, purché completa e coerente.
I due documenti – dichiarazione e documentazione tecnica – formano un unico sistema: la prima riassume le conclusioni di conformità, la seconda ne fornisce le prove. Per le Faq della Commissione Ue la valutazione riguarda l'imballaggio nella sua interezza: tutti i componenti, integrati o separati (ad esempio vaschetta, film e etichetta), confluiscono in un'unica dichiarazione.

Chi è il "fabbricante" tenuto alla dichiarazione
Il Regolamento individua come fabbricante chi materialmente produce l'imballaggio, ma prevede due casi particolari rilevanti per il comparto agricolo:
●       Prevalenza del marchio: se un'azienda fa progettare o produrre l'imballaggio da terzi e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, è questa azienda – e non chi lo fabbrica materialmente – a essere qualificata come fabbricante e a dover firmare la dichiarazione.
●       Microimprese: se il titolare del marchio è una microimpresa (meno di 10 occupati e fatturato o bilancio non superiore a 2 milioni di euro) e il fornitore dell'imballaggio ha sede nello stesso Stato membro, è quest'ultimo a dover redigere la dichiarazione.

In sostanza, l'obbligo segue chi governa la presenza del prodotto sul mercato, salvo che si tratti di un operatore di dimensioni minime: in quel caso l'obbligo risale al fornitore dell'imballaggio, purché operi nello stesso Stato membro. Le aziende associate che confezionano con marchio proprio (ad esempio nel comparto ortofrutticolo, lattiero-caseario o vitivinicolo) dovranno quindi verificare con attenzione in quale delle due situazioni si trovano. La dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica a supporto vanno conservate per 5 anni dalla data di prima immissione sul mercato per gli imballaggi monouso, per 10 anni per quelli riutilizzabili.

Uno strumento "dinamico"

Il Regolamento introduce gli obblighi in modo progressivo nel tempo: la dichiarazione dovrà quindi essere aggiornata man mano che il quadro normativo si completa (metodologie di riciclabilità, contenuto minimo di riciclato, etichettatura armonizzata, ecc.), e non può essere considerata un adempimento "una tantum".

Un elemento operativo va sottolineato: il fabbricante firma la dichiarazione ma non può attestare la conformità da solo, perché dati ed evidenze tecniche provengono dai fornitori. È quindi necessario impostare fin da ora uno scambio informativo continuo e strutturato lungo tutta la filiera (produttore di imballaggio, confezionatore, eventuale distributore a marchio proprio).
L'obbligo di dichiarazione di conformità è previsto esclusivamente dal Regolamento (UE) 2025/40, senza bisogno di alcun decreto italiano di recepimento. Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, il Ppwr è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 12 agosto 2026.
Restano invece di competenza nazionale, e non ancora definiti, due aspetti di contorno: il regime sanzionatorio (art. 68 del Ppwr demanda agli Stati membri l'adozione di sanzioni "efficaci, proporzionate e dissuasive"; in attesa del decreto italiano restano di riferimento, per analogia, le sanzioni della normativa previgente sull'etichettatura ambientale) e la designazione formale delle autorità competenti per i controlli.