10/01/2025

La recente Legge di Bilancio ha esteso l’obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (l’indirizzo che permette di inviare e ricevere e-mail con validità giuridica, equiparate a una raccomandata con ricevuta di ritorno).

Ha infatti modificato l’articolo 5 del D.Lgs. n. 179/2012, che già disciplinava l’obbligo di PEC per le imprese individuali e società e ha introdotto l’obbligo anche per tutti gli amministratori di società, sia di persone che di capitali, che dovranno dotarsi di una propria PEC, con riferimento alle nuove società che si costituiscono a partire dal 1° gennaio 2025.

Non è ancora stato chiarito con che modalità sarà sanzionato detto nuovo obbligo. Al momento, le sanzioni previste in caso di mancato possesso di valida casella PEC, sono pari a € 412 per le società e € 60 per le imprese individuali. 

Dalle prime indicazioni ricevute dal Registro Imprese, dal 1 gennaio 2025 dev'essere indicata anche una Pec per ogni amministratore in tutti i casi di

- iscrizione di nuova società
- trasformazione, modifica di patti sociali
- nomina di amministrazione e variazioni di cariche e poteri di amministratori già iscritti

Per le società già iscritte prima del 1 gennaio 2025 e che non necessitano di variazioni, per il momento non è necessario iscrivere la Pec degli amministratori. La Pec è richiesta per tutti i soci amministratori, anche se non indicati come legali rappresentanti.

In mancanza di espressi divieti nell’attuale formulazione normativa, ad oggi è possibile indicare per gli amministratori la Pec della stessa società amministrata. Il Registro imprese afferma che “è preferibile e consigliato che l’amministratore abbia un proprio domicilio digitale personale e univoco”.

Tuttavia, con l’assenso degli amministratori interessati (i quali possono legittimamente richiedere l’iscrizione di una propria Pec personale) vi suggeriamo di utilizzare per gli amministratori la Pec della stessa società, per non introdurre un ulteriore aggravio e in assenza di un esplicito divieto.