03/07/2026
A partire dal 1° luglio 2026 entra in vigore la riforma della previdenza complementare introdotta dall'ultima legge di bilancio (art. 1, commi 201-205, legge n. 199/2025), che modifica il D.Lgs. n. 252/2005 e rafforza il meccanismo del cosiddetto “silenzio-assenso” per l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare negoziali di settore. In vista dell'entrata in vigore, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno pubblicato, rispettivamente il 19 e il 23 giugno 2026, importanti documenti di indirizzo e chiarimento, sulla base dei quali forniamo alle aziende associate una sintesi operativa degli adempimenti da compiere.
Il nuovo meccanismo di adesione automatica - La novità principale riguarda la riduzione del termine entro il quale il lavoratore deve esprimere la propria scelta sulla destinazione del TFR: non più 6 mesi, come nel precedente regime, ma 60 giorni dalla data di assunzione. In assenza di una scelta esplicita entro tale termine, scatta l'adesione automatica alla forma pensionistica collettiva individuata sulla base del contratto collettivo nazionale (o aziendale/territoriale) applicato in azienda.
L'adesione tacita comporta il versamento, con effetto retroattivo dalla data di assunzione, del TFR maturando, del contributo a carico del datore di lavoro e di quello a carico del lavoratore, secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento.
Gli obblighi del datore di lavoro - Dal 1° luglio 2026, all'atto di ogni nuova assunzione, il datore di lavoro dovrà:
- consegnare al lavoratore un'informativa dettagliata sulla disciplina della previdenza complementare, sulle scelte disponibili e sulle relative tempistiche;
- consegnare al lavoratore un apposito modulo per la scelta di destinazione del TFR (in attesa del modello definitivo, che sarà adottato con decreto interministeriale Lavoro-MEF, è possibile utilizzare una bozza già disponibile presso gli uffici paghe delle associazioni provinciali di Confagricoltura);
- acquisire e conservare la dichiarazione del lavoratore e il modulo compilato;
- in caso di adesione automatica, comunicarla al fondo di destinazione ed effettuare i versamenti — comprese le quote arretrate dalla data di assunzione — a partire dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni.
Le scelte del lavoratore - Il lavoratore “di prima assunzione” (cioè chi non ha mai avuto un precedente rapporto di lavoro subordinato) può scegliere liberamente, entro 60 giorni, se lasciare il TFR in azienda (o nel Fondo Tesoreria INPS, per le aziende obbligate), aderire al fondo negoziale di settore o iscriversi a un'altra forma pensionistica complementare. La scelta di mantenere il TFR in azienda resta comunque sempre modificabile in futuro.
Il lavoratore “non di prima assunzione” dovrà invece rendere un'apposita dichiarazione al datore di lavoro. Se dichiara di non essere mai stato iscritto a un fondo con versamento di TFR, potrà scegliere liberamente come per il lavoratore di prima assunzione. Se invece dichiara di avere già un'adesione attiva alla previdenza complementare alimentata dal TFR — scelta irrevocabile per legge — il TFR maturando dovrà necessariamente essere destinato al fondo collettivo di riferimento, senza possibilità di mantenerlo in azienda.
Il fondo di riferimento per il settore agricolo - Per i datori di lavoro agricolo, il CCNL di riferimento (sottoscritto da Confagricoltura, Coldiretti, Cia-Agricoltori, FLAI-CGIL, FAI CISL, UILA UIL e Confederdia) individua quale fondo negoziale Agrifondo. Si fa presente che in occasione del rinnovo del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 28 maggio 2026, l'art. 60 ha introdotto la possibilità di aderire ad Agrifondo con una quota pari ad almeno il 50% del TFR maturando, anziché con l'intero TFR.
Il caso dei contratti a termine - Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adesione automatica al fondo negoziale scatta soltanto se la durata del rapporto è superiore a 60 giorni, in modo da consentire il decorso del termine previsto dalla norma. Resta comunque sempre possibile, anche per i contratti più brevi, l'adesione tramite scelta espressa del lavoratore.
Lavoratori in forza al 1° luglio - Le novità illustrate riguardano esclusivamente le nuove assunzioni successive al 1° luglio 2026: per i lavoratori già in forza non scaturisce alcun nuovo adempimento.
L’ufficio paghe di Confagricoltura è a disposizione delle aziende associate per l'aggiornamento della modulistica aziendale (informativa e modulo di scelta TFR), per la gestione delle pratiche di adesione automatica e per ogni chiarimento relativo agli adempimenti connessi alla riforma.
