23/10/2026

Ricordiamo le modalità di utilizzo del nuovo Marchio Biologico Italiano, istituito con decreto ministeriale MASAF del 26 maggio 2026, n. 0251972, di cui all’articolo 6, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23.

Il decreto, che disciplina i requisiti per l’utilizzo del marchio, la procedura gratuita di comunicazione al Ministero e le relative condizioni di impiego in etichetta, prevede che possono richiedere l’utilizzo del Marchio Biologico Italiano gli operatori del settore biologico ai sensi dell’articolo 3, punto 13, del regolamento (UE) 2018/848, con sede legale e sito produttivo nell’Unione europea. I prodotti interessati devono essere etichettati con l’indicazione «Agricoltura Italia» oppure «Acquacoltura Italia», secondo quanto previsto dall’articolo 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

A tal fine, l’operatore deve trasmettere al MASAF un’apposita comunicazione attraverso l’applicativo dedicato del Sistema Informativo Biologico (SIB), nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
La comunicazione dovrà contenere:
- i dati identificativi dell’operatore, compreso il CUAA o altro identificativo univoco;
- l’elenco dei prodotti per i quali si intende utilizzare il marchio;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l’intenzione di utilizzare il marchio sui prodotti indicati è stata comunicata all’autorità competente o all’organismo di controllo cui l’operatore è assoggettato, affinché sia verificata la conformità alle disposizioni europee in materia di etichettatura biologica;
- l’impegno a rispettare le disposizioni del decreto e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell’elenco dei prodotti.

L'adesione al marchio è volontaria, gli operatori biologici interessati possono presentare la richiesta attraverso un apposito servizio telematico, disponibile nel SIAN- SIB effettuando l'accesso al sistema con la propria identità digitale (SPID/CIE o CNS) o rivolgendosi al CAA di afferenza e attivando il servizio dedicato: https://www.sian.it/portale/miei-servizi/marchio-biologico-italiano-1.

Il decreto stabilisce che, trascorsi 30 giorni dalla presentazione senza che il Ministero abbia comunicato un diniego, l’operatore è autorizzato a utilizzare il marchio, in applicazione del meccanismo del silenzio-assenso previsto dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il nuovo marchio, che nasce per valorizzare la materia prima nazionale e offrire una risposta concreta ai consumatori che cercano la massima garanzia di qualità e tracciabilità, è uno strumento volontario che può essere apposto esclusivamente in aggiunta al logo biologico dell’Unione europea, previsto dall’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/848. Non può sostituirlo, sovrapporsi ad esso né limitarne la visibilità. I due marchi possono essere collocati nello stesso campo visivo, purché siano entrambi distinti e riconoscibili; il marchio nazionale non può avere dimensioni superiori a quelle del logo europeo.
Il marchio deve essere riprodotto rispettando le caratteristiche grafiche stabilite dal decreto, senza modifiche, aggiunte, effetti grafici o coperture parziali. Le specifiche tecniche prevedono, in via ordinaria, un’altezza minima di 8,5 mm e una larghezza di 18,022 mm. Sono previste condizioni particolari per confezioni di dimensioni molto ridotte.

Sempre all’interno del sistema SIB/SIAN verranno effettuati i controlli di coerenza dei requisiti dell’operatore con l’elenco nazionale degli operatori biologici e con la validità del certificato previsto dall’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848. In caso di violazioni si applicheranno le disposizioni sanzionatorie del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148.
Per ulteriori dettagli operativi si rinvia al Decreto del Masaf - D.M. N.251972 del 26/05/2026 e al Manuale utente - Marchio Biologico Italiano, che descrive le funzionalità dell’applicativo SIB.