18/09/2026

Dal 15 settembre, per chi è tenuto alla compilazione del RENTRI, diventano operative le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari: da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per quelli pericolosi.
Dal 16 settembre termina inoltre la possibilità di alternare formulario cartaceo e digitale per le imprese soggette all’XFir. Nei casi previsti dalla normativa il formulario dovrà essere gestito esclusivamente in formato elettronico.

La scelta del formato - È importante definire il formato del formulario prima della movimentazione. L’XFir è obbligatorio, tra gli altri casi, per i produttori di rifiuti pericolosi iscritti al Rentri e per determinati produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti. Per alcune categorie di produttori non pericolosi con organico fino a dieci dipendenti resta invece la possibilità di scegliere tra carta e digitale.

Il Fir cartaceo rimane previsto per i produttori di rifiuti non pericolosi non soggetti al Rentri e per alcune categorie particolari, tra cui operatori del settore benessere e soggetti che operano al di fuori di un ente o di un’impresa. Restano inoltre specifiche disposizioni per Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e attività di pulizia delle reti fognarie.

Per le imprese agricole la situazione va valutata caso per caso. Restano esclusi dall’obbligo di iscrizione al Rentri, e possono quindi continuare a operare con il Fir cartaceo senza trasmissione telematica dei dati, gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. con volume d’affari annuo fino a 8.000 euro, nonché chi, pur produttore di rifiuti pericolosi, sceglie le modalità alternative previste dalla normativa (conservazione del Fir per tre anni o adesione a un circuito organizzato di raccolta). Le aziende agricole che producono solo rifiuti non pericolosi non sono comunque tenute all’iscrizione, ma devono utilizzare i formulari vidimati elettronicamente nella sezione “produttori non iscritti” del portale Rentri. Le aziende che non rientrano in queste condizioni restano invece soggette agli obblighi ordinari del Rentri, incluso l’eventuale XFir.

La trasmissione al Rentri riguarda i dati dei formulari digitali relativi ai rifiuti pericolosi e interessa la filiera secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla normativa, con esclusione di intermediari e consorzi.

Per le aziende, la priorità è quindi verificare entro le nuove scadenze obblighi, formato del formulario e procedure interne, coordinandosi con trasportatori e destinatari.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il portale RENTRI al sito istituzionale: https://www.rentri.gov.it/it